Art. 7. Ospedali al di sotto di 120 posti letto 1. Le strutture ospedaliere gestite direttamente dalle unita' sanitarie locali, con una dotazione di posti letto inferiore a 120, sono riconvertite come segue: a) accorpamento, previa eventuale trasformazione, anche parziale, dei relativi servizi, nell'ambito del presidio ospedaliero di unita' sanitaria locale di cui all'art. 4, ridefinendo la distribuzione complessiva dei servizi e dei posti letto e favorendo la realizzazione delle strutture polivalenti di cui alla successiva lettera b), anche con riferimento al bacino di utenza e tenuto conto della fluttuazione della popolazione; b) variazione del tipo di destinazione a fini sanitari mediante trasformazione in strutture extraospedaliere poliambulatoriali, in residenze sanitarie assistenziali o in altre strutture residenziali o semiresidenziali non ospedaliere, privilegiando la realizzazione di strutture polivalenti; c) disattivazione ai fini della variazione di destinazione per usi non sanitari per quei presidi che risultino non utilizzabili a fini sanitari, avuto riguardo allo stato e qualita' delle strutture edilizie, nonche' alla funzionalita' ed economicita' della gestione e che si trovino in ambiti territoriali che dispongano dei previsti standard di posti letto. 2. In relazione a quanto previsto al precedente comma 1, nell'ambito dello standard di posti letto per mille abitanti di cui all'articolo 3, comma 2, al fine di assicurare ai cittadini livelli minimi di assistenza, potranno essere mantenuti in attivita' presidi ospedalieri che presentino una dotazione al di sotto dei 120 posti letto, qualora essi siano collocati in aree territoriali sprovviste di altri presidi ospedalieri e con difficolta' di accesso ad altri ospedali, avuto riguardo alle caratteristiche del sistema orografico e della viabilita', purche' in collegamento funzionale con altri ospedali, nonche' quelli di particolare specializzazione con bacino di utenza multizonale.