Art. 7.
              Programma di attivita' della commissione
 
   1.  La  commissione  elabora,  entro  il  mese  di  settembre,  un
programma  triennale  di  attivita',  nonche' eventuali aggiornamenti
annuali.
   2. Il programma di cui al comma  1  evidenzia  gli  obiettivi,  le
iniziative  e  le  priorita'  perseguite  dalla  commissione nei vari
settori di sua competenza, nonche' i relativi impegni finanziari.
   3. La Giunta provinciale approva il programma di cui  al  comma  1
con   propria   deliberazione,   entro   trenta   giorni   dalla  sua
presentazione.