Art. 7. Programma di attivita' della commissione 1. La commissione elabora, entro il mese di settembre, un programma triennale di attivita', nonche' eventuali aggiornamenti annuali. 2. Il programma di cui al comma 1 evidenzia gli obiettivi, le iniziative e le priorita' perseguite dalla commissione nei vari settori di sua competenza, nonche' i relativi impegni finanziari. 3. La Giunta provinciale approva il programma di cui al comma 1 con propria deliberazione, entro trenta giorni dalla sua presentazione.