Art. 7. Divieti, deroghe e cautele per l'accensione del fuoco nei boschi e nei pascoli montani 1. I divieti e le sanzioni di cui alla presente legge si applicano a tutti i terreni boscati e cespugliati compresi e non nel piano regionale A.I.B. 2. E' sempre vietata l'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale in terreni boscati o cespugliati e ad una distanza inferiore a metri 50 da essi. 3. Sono ammesse deroghe a quanto disposto dal comma 2 del presente articolo nei seguenti casi e solo dall'alba al tramonto e comunque non nelle giornate con vento: a) l'accensione di fuochi per attivita' turistico ricreative e' consentita solo in aree idonee e specificamente attrezzate, individuate e realizzate dagli enti locali, da altre amministrazioni o da privati, previa autorizzazione della regione Piemonte che accerti l'idoneita' tecnica dei siti e delle opere progettate; b) l'accensione di fuochi, allo scopo di eliminare i residui degli interventi selvicolturali, ivi compresa la cura e la manutenzione del bosco, puo' essere consentita in rapporto alle esigenze di prevenzione degli incendi boschivi e resta subordinata ad apposita autorizzazione da rilasciarsi a cura del coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato competente per territorio; c) per l'accensione di fuochi nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti. Il fuoco deve essere acceso negli spazi vuoti, a ragionevole distanza dalle piante e opportunamente concentrato; d) per l'accensione di fuochi per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi; e) per l'uso del fuoco controllato ai fini e secondo le modalita' previste dall'art. 9. 4. Le procedure per l'individuazione, la realizzazione e l'autorizzazione delle opere di cui alla lettera a) ed i criteri per la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni di cui alla lettera b) saranno definiti con apposita circolare applicativa del presidente della giunta regionale, da diramarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 5. Il luogo in cui si procede all'accensione del fuoco deve essere preventivamente isolato e circoscritto con mezzi efficaci ad arrestare il prorogarsi del fuoco. 6. E' fatto obbligo alle persone autorizzate per l'accensione di fuochi di cui alle lettere a) e b) del comma 3, o in deroga per l'accensione di fuochi di cui alle lettere c) e d) dello stesso comma, di essere presenti fino al totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme. 7. L'abbruciamento dei pascoli montani e' sempre vietato salvo quanto stabilito all'art. 9. 8. Ai fini della presente legge, per "accensione fuoco" e' da intendersi la combustione di residui vegetali concernenti in modo puntiforme mentre per "abbruciamento" si intende la combustione di residui vegetali sparsi. 9. Nel periodo di grave pericolosita' per gli incendi boschivi di cui al comma 1 dell'art. 9 della legge 1 marzo 1975, n. 47 e' vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio, e sono inoltre annullate tutte le deroghe previste nel presente articolo.