Art. 7.
        Divieti, deroghe e cautele per l'accensione del fuoco
                  nei boschi e nei pascoli montani
 
   1. I divieti e le sanzioni di cui alla presente legge si applicano
a tutti i terreni boscati e cespugliati  compresi  e  non  nel  piano
regionale A.I.B.
   2.  E'  sempre  vietata  l'accensione  di fuochi o l'abbruciamento
diffuso di materiale vegetale in terreni boscati o cespugliati  e  ad
una distanza inferiore a metri 50 da essi.
   3. Sono ammesse deroghe a quanto disposto dal comma 2 del presente
articolo  nei  seguenti  casi e solo dall'alba al tramonto e comunque
non nelle giornate con vento:
     a) l'accensione di fuochi per attivita' turistico ricreative  e'
consentita   solo   in   aree  idonee  e  specificamente  attrezzate,
individuate e realizzate dagli enti locali, da altre  amministrazioni
o  da  privati,  previa  autorizzazione  della  regione  Piemonte che
accerti l'idoneita' tecnica dei siti e delle opere progettate;
     b) l'accensione di fuochi, allo scopo  di  eliminare  i  residui
degli   interventi   selvicolturali,   ivi  compresa  la  cura  e  la
manutenzione del bosco,  puo'  essere  consentita  in  rapporto  alle
esigenze di prevenzione degli incendi boschivi e resta subordinata ad
apposita  autorizzazione  da  rilasciarsi  a  cura  del coordinamento
provinciale  del  Corpo  forestale   dello   Stato   competente   per
territorio;
     c)  per  l'accensione  di fuochi nei castagneti coltivati per la
raccolta del frutto,  pascolati  o  falciati  e  tenuti  regolarmente
sgombri  da  cespugli  invadenti.  Il  fuoco deve essere acceso negli
spazi vuoti, a ragionevole distanza  dalle  piante  e  opportunamente
concentrato;
     d)  per  l'accensione  di  fuochi  per  coloro che per motivi di
lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi;
     e) per  l'uso  del  fuoco  controllato  ai  fini  e  secondo  le
modalita' previste dall'art. 9.
   4.   Le   procedure   per  l'individuazione,  la  realizzazione  e
l'autorizzazione delle opere di cui alla lettera a) ed i criteri  per
la  richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni di cui alla lettera
b) saranno definiti con apposita circolare applicativa del presidente
della giunta regionale, da diramarsi entro tre mesi  dall'entrata  in
vigore della presente legge.
   5. Il luogo in cui si procede all'accensione del fuoco deve essere
preventivamente   isolato   e  circoscritto  con  mezzi  efficaci  ad
arrestare il prorogarsi del fuoco.
   6. E' fatto obbligo alle persone autorizzate per  l'accensione  di
fuochi  di  cui  alle  lettere  a)  e b) del comma 3, o in deroga per
l'accensione di fuochi di cui alle  lettere  c)  e  d)  dello  stesso
comma,   di   essere   presenti  fino  al  totale  esaurimento  della
combustione con personale sufficiente e dotato  di  mezzi  idonei  al
controllo ed allo spegnimento delle fiamme.
   7.  L'abbruciamento  dei  pascoli  montani e' sempre vietato salvo
quanto stabilito all'art. 9.
   8. Ai fini della presente legge,  per  "accensione  fuoco"  e'  da
intendersi  la  combustione  di  residui vegetali concernenti in modo
puntiforme mentre per "abbruciamento" si intende  la  combustione  di
residui vegetali sparsi.
   9.  Nel periodo di grave pericolosita' per gli incendi boschivi di
cui al comma 1 dell'art. 9 della legge 1 marzo 1975, n. 47 e' vietato
accendere fuochi, far brillare mine,  usare  apparecchi  a  fiamma  o
elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori
che   producano  faville  o  brace,  fumare  o  compiere  ogni  altra
operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato  di
incendio,  e  sono  inoltre  annullate  tutte le deroghe previste nel
presente articolo.