Art. 7. V i g i l a n z a 1. I Comuni vigilano sul rispetto dei regolamenti di cui all'art. 5 al fine di garantire il corretto svolgimento del servizio nell'interesse pubblico. 2. La vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea di cui al capo I e' esercitata dai competenti funzionari comunali, fatte salve le disposizioni di competenza del Ministero dei trasporti in materia di sicurezza ai sensi delle normative vigenti. 3. I funzionari di cui al comma 2 hanno facolta' di chiedere in visione e di esaminare direttamente i documenti relativi all'espletamento del servizio, previa esibizione di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dall'ente di appartenenza. 4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, della legge 21/1992 comporta la sospensione, da uno a sei mesi, della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio. 5. I provvedimenti relativi all'accertamento ed all'applicazione del disposto di cui al comma 4 sono adottati dal Sindaco del Comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione relativa.