Art. 7.
                          V i g i l a n z a
 
   1. I Comuni vigilano sul rispetto dei regolamenti di cui  all'art.
5   al  fine  di  garantire  il  corretto  svolgimento  del  servizio
nell'interesse pubblico.
   2. La vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non  di  linea
di  cui  al  capo I e' esercitata dai competenti funzionari comunali,
fatte salve le disposizioni di competenza del Ministero dei trasporti
in materia di sicurezza ai sensi delle normative vigenti.
   3. I funzionari di cui al comma 2 hanno facolta'  di  chiedere  in
visione   e   di   esaminare   direttamente   i   documenti  relativi
all'espletamento del servizio, previa esibizione di apposita  tessera
di riconoscimento rilasciata dall'ente di appartenenza.
   4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2, comma
2,  della  legge  21/1992 comporta la sospensione, da uno a sei mesi,
della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio.
   5.  I  provvedimenti relativi all'accertamento ed all'applicazione
del disposto di cui al comma 4 sono adottati dal Sindaco  del  Comune
che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione relativa.