Art. 7. Commissione provinciale per l'accertamento dei requisiti di idonei all'esercizio del servizio 1. Presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Puglia e' costituita, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, la Commissione provinciale per l'accertamento dei requisiti di idoneita' al servizio di taxi e di noleggio con conducente. 2. La Commissione di cui al precedente comma e' cosi' composta: Presidente della Camera di commercio o suo delegato, con funzione di Presidente; un funzionario regionale; un funzionario dell'Ufficio provinciale MCTC; un funzionario della Camera di commercio; un rappresentante designato congiuntamente da locali organizzazioni di categoria nel settore taxi e nel settore noleggio con conducente e autovettura, se presenti sul territorio provinciale e/o regionale. Svolge le funzioni di segretario della Commissione un funzionario della Camera di commercio. 3. La Commissione e' nominata dalla Giunta regionale e dura in carica 5 anni e comunque fino alla nomina della nuova Commissione.