Art. 7.
             Commissione provinciale per l'accertamento
         dei requisiti di idonei all'esercizio del servizio
 
  1.   Presso  le  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura della Puglia e' costituita, entro sei mesi dalla data  di
entrata  in  vigore  della presente legge, ai sensi dell'art. 6 della
legge  15  gennaio  1992,  n.  21,  la  Commissione  provinciale  per
l'accertamento  dei  requisiti  di idoneita' al servizio di taxi e di
noleggio con conducente.
  2. La Commissione di cui al precedente comma e' cosi' composta:
   Presidente della Camera di commercio o suo delegato, con  funzione
di Presidente;
   un funzionario regionale;
   un funzionario dell'Ufficio provinciale MCTC;
   un funzionario della Camera di commercio;
   un    rappresentante    designato    congiuntamente    da   locali
organizzazioni di categoria nel settore taxi e nel  settore  noleggio
con  conducente e autovettura, se presenti sul territorio provinciale
e/o regionale.
  Svolge le funzioni di segretario della Commissione  un  funzionario
della Camera di commercio.
  3.  La  Commissione  e'  nominata  dalla Giunta regionale e dura in
carica 5 anni e comunque fino alla nomina della nuova Commissione.