Art. 7.
                 Inserimento di comma all'articolo 3
 
  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 e' inserito il seguente:
   "1-bis. L'effettuazione del pagamento della somma  dovuta  per  la
violazione nella misura minima, di cui al comma 1, puo' avvenire:
   a) presso la sede dell'ente o dell'azienda esercente il servizio;
   b)  tramite conto corrente postale, vaglia postale o versamento su
conto corrente bancario, i cui  estremi  dovranno  essere  comunicati
contestualmente   alla   copia  del  processo  verbale  rilasciata  o
notificata  al  trasgressore   o   agli   altri   soggetti   indicati
all'articolo  3  della  legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (norme
per l'applicazione delle  sanzioni  amministrative  e  pecuniarie  di
competenza  della  Regione  o di enti da essa individuati, delegati o
sub-delegati),  e  con  specifica  indicazione  della   causale   del
versamento  e  del  numero di processo verbale a cui il versamento si
riferisce".
  La presente legge regionale  e'  dichiarata  urgente  ed  entra  in
vigore  il  giorno  successivo  a  quello della sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione.
  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Liguria.
   Genova, 12 settembre 1996
                                MORI