Art. 7. Inserimento di comma all'articolo 3 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 e' inserito il seguente: "1-bis. L'effettuazione del pagamento della somma dovuta per la violazione nella misura minima, di cui al comma 1, puo' avvenire: a) presso la sede dell'ente o dell'azienda esercente il servizio; b) tramite conto corrente postale, vaglia postale o versamento su conto corrente bancario, i cui estremi dovranno essere comunicati contestualmente alla copia del processo verbale rilasciata o notificata al trasgressore o agli altri soggetti indicati all'articolo 3 della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o sub-delegati), e con specifica indicazione della causale del versamento e del numero di processo verbale a cui il versamento si riferisce". La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 12 settembre 1996 MORI