Art. 7. Elezione del Sindaco. Limite ai mandati 1. All'art. 3, comma 3, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 sono aggiunte le seguenti parole: "Tale limitazione non si applica nel caso in cui per uno dei due mandati si sia verificata la fattispecie di cui all'articolo 16, comma 3 della presente legge".