Art. 7. Alloggi agrituristici 1. L'attivita' di dare stagionalmente ospitalita' negli edifici siti nel fondo dell'imprenditore agricolo e somministrare pasti alle persone alloggiate di cui all'art. 2, comma 3, lettera a) della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, e' svolta secondo le disposizioni della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e del presente regolamento. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 27 agosto 1996 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 settembre 1996 Registro n. 7, foglio n. 73 - Marinaro.