Art. 7.
                        Alloggi agrituristici
 
  1. L'attivita' di dare  stagionalmente  ospitalita'  negli  edifici
siti  nel fondo dell'imprenditore agricolo e somministrare pasti alle
persone alloggiate di cui all'art. 2, comma 3, lettera a) della legge
provinciale  14  dicembre  1988,  n.  57,  e'   svolta   secondo   le
disposizioni  della  legge  provinciale  11 maggio 1995, n. 12, e del
presente regolamento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di  farlo
osservare.
   Bolzano, 27 agosto 1996
                             DURNWALDER
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 settembre 1996
Registro n. 7, foglio n. 73 - Marinaro.