Art. 7.
      Trasferimento alla Regione del fondo a gestione separata
          di cui alla legge regionale 25 marzo 1986, n. 15
 
  1. Le disponibilita' non impegnate sul fondo a gestione separata di
cui alla legge regionale 25 marzo 1986, n. 15 e successive  modifiche
ed   integrazioni,   istituito  presso  il  Banco  di  Sicilia  e  la
Sicilcassa, valutate in lire 375.000 milioni sono versate in  entrata
del  bilancio  regionale  senza  oneri di commissione. Tutte le somme
successivamente incassate dai medesimi istituti per  interessi,  rate
di  ammortamento  ed  eventuali  interessi  moratori  o  per rimborsi
anticipati  operati  dai  mutuatari  o  conseguite  per  effetto   di
procedure  esecutive,  che  ai  sensi  dell'art. 5 della stessa legge
regionale 25 marzo 1986, n. 15 devono  affluire  al  medesimo  fondo,
vengono  riversate, con pari valuta, dagli stessi istituti in entrata
al  bilancio  della  Regione,  costituendo  parimenti  disponibilita'
finanziaria della stessa.
  2.  I  mutui finalizzati alla costruzione o all'acquisto di alloggi
previsti dalla legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, da concedersi ai
soggetti gia' utilmente inseriti  nella  relativa  graduatoria,  sono
erogati,  con propri fondi, dagli istituti di credito aderenti ad una
apposita  convenzione  predisposta  dall'Assessore  regionale  per  i
lavori  pubblici.  La  Regione siciliana concorre nel pagamento degli
interessi sui  muti  di  cui  al  presente  comma  corrispondendo  le
relative  somme  direttamente  agli  istituti  di credito. I tassi di
interesse a carico dei beneficiari restano disciplinati  dall'art.  4
della  legge regionale 25 marzo 1986, n. 15 e successive modifiche ed
integrazioni.   La durata dei mutui  per  le  lettere  a)  e  b)  del
predetto art. 4 e' modificata in 15 anni.
  3.  I  mutui sono assistiti da ipoteca di primo grado sull'immobile
fruente delle agevolazioni e sulle relative pertinenze, nonche' della
garanzia sussidiaria integrale del capitale, degli interessi e  degli
oneri accessori.
  4.  Per  la  concessione  del  contributo sugli interessi dei mutui
previsti  dal  comma   2   sono   autorizzati   limiti   di   impegno
quindicennale,  il  cui ammontare sara' determinato a norma dell'art.
4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, in sede
di approvazione della legge di bilancio.