Art. 7. Registro 1. Il titolare della concessione detiene un registro su cui vengono giornalmente annotate le generalita' delle persone ammesse al prelievo rilevate dalla licenza di porto di fucile, i capi complessivamente prelevati distinti per sesso e i capi immessi suddivisi per classi di eta' e sesso e relative date di immissione. Tale registro deve essere esibito a richiesta degli agenti di vigilanza indicati dall'articolo 48, comma 1 della legge regionale n. 29/1994.