Art. 7.
                              Registro
 
  1. Il titolare della concessione detiene un registro su cui vengono
giornalmente  annotate  le  generalita'  delle  persone  ammesse   al
prelievo   rilevate   dalla  licenza  di  porto  di  fucile,  i  capi
complessivamente prelevati  distinti  per  sesso  e  i  capi  immessi
suddivisi  per  classi di eta' e sesso e relative date di immissione.
Tale registro  deve  essere  esibito  a  richiesta  degli  agenti  di
vigilanza indicati dall'articolo 48, comma 1 della legge regionale n.
29/1994.