Art. 7. Compiti della Commissione regionale per l'archeologia industriale 1. La Commissione regionale per l'archeologia industriale: a) formula proposte alla Giunta regionale per le finalita' della presente legge; b) esprime parere sul programma giuntale relativo agli interventi straordinari di cui all'articolo 2 e su quello relativo agli interventi ordinari di cui all'articolo 8; c) verifica l'attuazione di tali programmi ed approva una relazione annuale da sottoporre alla Giunta regionale.