Art. 7. Piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale 1. In attesa dell'adozione, da parte della Regione, di una nuova disciplina in materia urbanistica, le assemblee generali dei consorzi adottano o adeguano i piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), secondo quanto previsto dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978. 2. I piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale indicano, tra l'altro, la localizzazione degli insediamenti produttivi e delle opere ed impianti infrastrutturali, la dotazione di impianti e servizi di tutela ambientale ed il tipo di imprese localizzabili nei diversi siti compresi nelle aree consortili, i centri di assistenza e promozione delle imprese dei quali e' prevista la realizzazione. 3. I comuni i cui territori ricadono nell'area di competenza dei consorzi adeguano, entro il termine di novanta giorni dalla data di esecutivita' dei piani regolatori di cui al comma 1, i propri strumenti urbanistici ai piani stessi. Trascorso inutilmente tale termine si applicano le disposizioni previste dall'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 1975, n. 32 e successive modificazioni. 4. Le opere e gli interventi previsti nei piani in funzione della localizzazione di iniziative produttive e dell'attrezzatura del territorio consortile sono considerate di pubblica utilita', indifferibili ed urgenti. Le aree e gli immobili necessari a realizzarli sono espropriati dai consorzi con le procedure previste dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni. 5. In materia di espropriazione per pubblica utilita' si applica l'articolo 31 della deliberazione legislativa riguardante: "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997 (art. 28 legge regionale 11 aprile 1986, n. 17)". 6. Le aree destinate ad insediamenti produttivi rientrano nella disponibilita' dei consorzi senza maggiorazione di prezzo e senza possibilita' di opposizione da parte degli assegnatari qualora, trascorsi due anni dalla presa di possesso, questi non abbiano iniziato i lavori di costruzione degli impianti previsti ovvero, trascorsi ulteriori quattro anni, essi non siano entrati in funzione. Il termine di inizio dei lavori puo' essere prorogato dal consorzio per non piu' di un anno. 7. Ferme restando le autorizzazioni previste da leggi statali, nelle aree dei consorzi dotati degli impianti e delle infrastrutture di tutela ambientale indicati nel piano di cui al comma 1, le imprese sono esonerate dalla acquisizione delle autorizzazioni previste da leggi regionali necessarie alla realizzazione degli stabilimenti. 8. I consorzi attestano la conformita' dei progetti di insediamento o di reinsediamento produttivo alle previsioni del piano. Per i progetti di cui sia attestata la conformita' i comuni rilasciano le concessioni e le autorizzazioni edilizie entro il termine previsto dalla normativa statale vigente. Trascorso inutilmente tale termine si applicano i poteri sostitutivi previsti dagli articoli 38 e seguenti della legge regionale 28 luglio 1978, n. 35.