Art. 7. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della legge, valutati per l'anno finanziario 1997 in lire 200 milioni, si provvede mediante riduzione di lire 100 milioni dal capitolo 11250 e di lire 100 milioni dal capitolo 27020 e viene istituito apposito capitolo avente la denominazione: "Interventi a sostegno delle attivita' svolte dalle Universita' popolari e della terza eta' o comunque denominate" con lo stanziamento di lire 200 milioni in termini di competenza e di cassa. 2. Per l'anno finanziario 1998 e' autorizzata la spesa di lire 800 milioni alla cui copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo, dal capitolo 15950 del bilancio pluriennale 1997-1999, tranche 1998. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino, addi' 7 agosto 1997 GHIGO