Art. 7. Protezione dei corsi delle acque pubbliche 1. Ai sensi dell'art. 82, quinto comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 sono sottoposti a vincolo paesistico i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, di seguito denominata fascia di rispetto. 2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche riportati nelle Gazzette ufficiali relativi ai cinque capoluoghi di provincia della Regione; sono inoltre da tutelare ai fini paesistici tutte le sorgenti iscritte negli elenchi delle acque pubbliche individuate con le modalita' del presente articolo. 3. Fino alla data di approvazione del PTPR di cui all'art. 21, la Giunta regionale con propria deliberazione puo' procedere all'esclusione, ai soli fini del vincolo paesistico ai sensi dell'art. 1-quater della legge n. 431/1985, dei corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche previsti dal regio decreto n. 1775/1933. 4. Il riferimento cartografico per l'individuazione della fascia di rispetto e' costituito dalle mappe catastali; qualora le suddette mappe non risultino corrispondenti allo stato dei luoghi si fa ricorso alla Carta Tecnica regionale o a rilievi aerofotogrammetrici in scala non inferiore a 1:5.000. 5. In tutto il territorio regionale e' fatto divieto di procedere all'intubazione dei corsi d'acqua sottoposti a vincolo; e' ammessa l'intubazione, per tratti non eccedenti i 20 metri e non ripetibile a distanze inferiori ai metri 300, di corsi d'acqua pur vincolati ma di rilevanza secondaria, previa autorizzazione di cui all'art. 7 della legge n. 1497/1939. Sono fatti salvi i tratti gia' intubati con regolare autorizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge. 6. I corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto debbono essere mantenuti integri e inedificati per una profondita' di metri 150 per parte; nel caso di canali e collettori artificiali, la profondita' delle fasce da mantenere integre ed inedificate si riduce a metri 50. 7. La limitazione di cui al comma 6 non si applica nelle zone omogenee A e B, di cui al decreto del ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, come delimitate dagli strumenti urbanistici approvati alla data di adozione dei PTP o, nel caso di comuni sprovvisti di tali strumenti, nei centri edificati perimetrati alla data di adozione dei PTP medesimi, ai sensi dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, o nei centri abitati delimitati ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765. Al fine delle verifiche urbanistiche di cui al presente comma nei territori vincolati ma sprovvisti di PTP si fa riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge. 8. Per le zone C, D ed F, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, come delimitate dagli strumenti urbanistici approvati alla data di adozione dei PTP o, per i territori vincolati ma sprovvisti di PTP, alla data di entrata in vigore della presente legge, ogni modifica allo stato dei luoghi nelle fasce di rispetto e' subordinata alle seguenti condizioni: a) mantenimento di una fascia di inedificabilita' di metri 50 a partire dall'argine; b) comprovata esistenza di aree edificate contigue; c) assenza di altri beni di cui all'art. 1 della legge n. 431/1985. 9. Nelle fasce di rispetto e' fatto obbligo di mantenere lo stato dei luoghi e la vegetazione ripariale esistente; gli interventi di cui ai commi successivi devono prevedere una adeguata sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali propri dei luoghi. 10. L'indice di edificabilita' attribuito alle fasce di rispetto individuate ai sensi dei commi precedenti concorre ai fini del calcolo della cubatura realizzabile nel medesimo comparto insediativo o nello stesso lotto di terreno, fermo restando l'obbligo di costruire al di fuori di esse. L'indice attribuito e': a) per le aree sottoposte esclusivamente al vincolo di cui all'art. 82, quinto comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, quello previsto, per le zone agricole, dallo strumento urbanistico vigente; b) per le aree sottoposte a vincolo ai sensi della legge n. 1497/1939 con provvedimento dell'amministrazione competente, quello contenuto nei singoli PTP o nel PTPR e graficizzato nelle tavole contenenti la classificazione delle aree per zone ai fini della tutela. 11. Nell'ambito delle fasce di rispetto di cui al comma 1, gli strumenti urbanistici di nuova formazione o le varianti a quelli vigenti possono eccezionalmente prevedere infrastrutture o servizi utili alla riqualificazione dei tessuti circostanti o adeguamenti funzionali di attrezzature tecnologiche esistenti, previo parere dell'organo competente, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, e alle seguenti condizioni: a) mantenimento di una fascia di inedificabilita' di metri 50 a partire dall'argine; b) comprovata esistenza di aree edificate contigue; c) assenza di altri beni di cui all'art. 1 della legge n. 431/1985. 12. I progetti relativi alle infrastrutture o ai servizi di cui al comma 11 sono corredati del SIP di cui agli articoli 29 e 30. 13. Al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio ricadente nelle fasce di rispetto delle acque pubbliche legittimamente realizzato o sanabile ai sensi delle leggi vigenti, per i manufatti non vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 ricadenti in un lotto minimo di 10.000 mq, e' consentito un aumento di volumetria ai soli fini igienico-sanitari, non superiore al 5 per cento e comunque non superiore a 50 mc. Nei casi in cui non sussista il requisito del lotto minimo di 10.000 mq e' possibile l'adeguamento igienico dell'immobile con incremento massimo di cubatura pari a 20 mc. 14. Le opere idrauliche e di bonifica indispensabili per i corsi d'acqua sottoposti a vincolo paesistico, le opere relative allo scarico e alla depurazione delle acque reflue da insediamenti civili conformi ai limiti di accettabilita' previsti dalla legislazione vigente nonche' le opere strettamente necessarie per la utilizzazione produttiva delle acque sono consentite, previo nulla osta rilasciato dagli organi competenti. Qualora, in presenza di eventi eccezionali o di rischi di esondazione, si debbano eseguire opere di somma urgenza o di sistemazione idraulica, i soggetti esecutori sono tenuti a darne avviso al momento dell'inizio delle opere e a dimostrare all'autorita' preposta alla tutela del vincolo paesistico l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi o a presentare un progetto per la sistemazione delle aree. 15. Le opere di cui al comma 14 devono fare riferimento alle tecniche di ingegneria naturalistica.