Art. 7. Canile rifugio 1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 attribuisce ai comuni la funzione di vigilanza sull'osservanza delle leggi e regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali. 2. La legge n. 281 del 1991 individua nei comuni gli enti che devono provvedere al risanamento dei canili sanitari e alla costruzione dei rifugi. 3. Il canile rifugio deve essere di dimensioni adeguate per ospitare un alto numero di animali. 4. Un regolamento guida dei canili rifugio deve essere approntato dall'amministrazione comunale di concerto con il Servizio veterinario della A.S.L. per l'aspetto igienico sanitario, sulla scorta delle indicazioni delle leggi regionali. 5. Le caratteristiche generali dei rifugi devono essere tali da garantire l'igiene pubblica ed il benessere delle specie ricoverate. Il benessere e' assicurato con una adeguata alimentazione e riducendo al minimo qualsiasi sofferenza o angoscia. Sono quindi inadeguate, per i lunghi periodi di ricovero, le strutture classiche costituite da box occupati da piu' soggetti privi della possibilita' di compiere del moto. In tali situazioni appaiono piu' adeguate delle strutture modulari concepite seguendo le indicazioni scaturite dallo studio dell'etologia del cane e proposte dagli etologi veterinari. 6. Il progetto di un canile rifugio deve scaturire dall'elaborazione e sperimentazione di nuove idee, in sintonia con l'accresciuta sensibilita' zoofila della societa' e con le necessita' degli animali.