Art. 7 
 
 Individuazione e attuazione delle Unita' minime di intervento - UMI 
 
    1. Sulla base della rilevazione dei  danni  prodotti  dal  sisma,
delle caratteristiche tipologiche, architettoniche  e  paesaggistiche
del tessuto edilizio, e  tenendo  conto  degli  elementi  conoscitivi
presenti negli strumenti urbanistici vigenti e  adottati,  i  comuni,
con apposita deliberazione del Consiglio comunale  assunta  entro  il
termine di centoventi giorni dall'entrata in  vigore  della  presente
legge  e  pubblicata  sul  sito  istituzionale  del  comune,  possono
individuare gli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi
unitari. Negli aggregati edilizi la progettazione  deve  tener  conto
delle possibili interazioni derivanti dalla  contiguita'  strutturale
con gli edifici adiacenti, secondo quanto  previsto  dalla  normativa
tecnica per le costruzioni vigente.  Con  il  medesimo  provvedimento
sono altresi'  perimetrati,  per  ogni  aggregato  edilizio,  le  UMI
costituite dagli  insiemi  di  edifici  subordinati  a  progettazione
unitaria, in ragione della necessaria  integrazione  del  complessivo
processo edilizio finalizzato al loro recupero,  nonche'  in  ragione
della  necessita'  di  soddisfare  esigenze  di  sicurezza   sismica,
contenimento energetico e qualificazione dell'assetto urbanistico. 
    2. Nella definizione delle UMI  l'amministrazione  comunale  deve
armonizzare le seguenti esigenze: 
      a)   assicurare    l'unitarieta'    della    progettazione    e
dell'intervento  sotto  il  profilo  strutturale,  tecnico-economico,
architettonico ed urbanistico; 
      b) rendere il dimensionamento  delle  UMI  compatibile  con  le
esigenze di rapidita', fattibilita' ed unitarieta' dell'intervento. 
    3. Gli interventi di riparazione e ripristino  con  miglioramento
sismico degli edifici danneggiati e di  ricostruzione  degli  edifici
distrutti,  ricompresi  all'interno  delle  UMI,  sono  attuati   con
interventi diretti, nel rispetto di quanto  disposto  dalla  presente
legge  e  dalla  pianificazione   urbanistica,   come   eventualmente
modificata dal piano della ricostruzione. 
    4. Gli interventi eseguiti sugli edifici compresi nelle UMI e  la
concessione   dei   relativi   contributi   sono   subordinati   alla
presentazione di un progetto unitario di intervento e alla formazione
dei conseguenti titoli edilizi. Allo scopo di accelerare  l'attivita'
di ricostruzione, il comune puo' consentire che il progetto  unitario
sia attuato per fasi  o  per  lotti  distinti,  rilasciando  autonomi
titoli abilitativi per  ciascun  edificio  o  unita'  strutturale,  e
quantificando i relativi contributi, previa verifica del  livello  di
sicurezza  che  sarebbe  raggiunto   da   ciascuna   fase   o   lotto
d'intervento,  il  quale  non  puo'  risultare  inferiore  a   quello
stabilito dalle norme tecniche per le costruzioni di cui  al  decreto
del Ministro delle infrastrutture 14  gennaio  2008  e  dal  progetto
approvato. 
    5. Per la determinazione  dei  contributi  dovuti,  le  UMI  sono
equiparate agli edifici, come definiti dalle ordinanze commissariali. 
    6.  Qualora  la  UMI  coincida  con  un  condominio   formalmente
costituito,   gli   interventi   di   riparazione,   ripristino   con
miglioramento  sismico  e  di  ricostruzione  sono   deliberati   dai
proprietari ai sensi dell'art.  3,  comma  4,  secondo  periodo,  del
decreto-legge n. 74 del 2012, convertito dalla legge n. 122 del 2012.
In tale caso, il progetto degli interventi e la domanda di accesso ai
contributi e' presentata dall'amministratore del condominio. 
    7. Fuori dai casi di cui al  comma  6,  i  proprietari  designano
all'unanimita' un rappresentante unico, delegato a svolgere tutti gli
adempimenti connessi all'esecuzione dell'intervento unitario, tra cui
la presentazione della domanda di contributo,  la  predisposizione  e
presentazione   del   progetto,   la   riscossione   del   contributo
riconosciuto e il riparto delle spese. 
    8. Ove non si raggiunga l'unanimita' ai  sensi  del  comma  7,  i
proprietari  che  rappresentino  almeno  la  maggioranza  del  valore
dell'UMI, in base all'imponibile catastale, si possono costituire  in
consorzio,  ai  fini  della  presentazione  al  comune  del  progetto
unitario di interventi. Il consorzio cosi' costituito  beneficia  dei
contributi per la ricostruzione spettanti per l'intera UMI  e,  prima
dell'inizio  dei  lavori,  consegue  la  piena  disponibilita'  della
stessa, mediante l'occupazione temporanea di cui all'art.  14,  comma
3. 
    9. I condomini e i proprietari di cui ai commi 6, 7  e  8  devono
deliberare l'esecuzione unitaria degli  interventi  e  presentare  il
relativo progetto entro novanta giorni dalla pubblicazione  sul  sito
istituzionale del comune della deliberazione di perimetrazione  delle
UMI, anche se non intendano richiedere i finanziamenti  previsti  per
la ricostruzione. Decorso inutilmente tale termine, il comune, previa
notifica ai singoli proprietari coinvolti di una diffida ad adempiere
entro i successivi trenta  giorni,  puo'  provvedere  all'occupazione
temporanea degli immobili di  cui  all'art.  14,  comma  3,  al  fine
dell'esecuzione degli interventi.  Il  provvedimento  di  occupazione
temporanea puo' anche  riguardare  le  sole  unita'  immobiliari  dei
condomini e dei proprietari dissenzienti, provvedendo in tal caso  il
comune  a  sostituirsi  agli  stessi  nelle  deliberazioni  e   negli
adempimenti richiesti per  l'attuazione  unitaria  degli  interventi,
secondo le modalita' dei medesimi commi 6, 7 e 8. 
    10. Per  l'esecuzione  dei  lavori,  i  comuni  usufruiscono  dei
contributi per la ricostruzione spettanti per gli edifici interessati
dal provvedimento di occupazione temporanea,  in  applicazione  delle
ordinanze del Commissario delegato, e possono richiedere al fondo  di
rotazione di cui all'art. 8 anticipazioni delle  risorse  finanziarie
necessarie per completare gli interventi, nei limiti della quota  del
costo ammissibile e riconosciuto non coperta dal contributo concesso. 
    11. Nei casi di cui ai commi 8 e 9, il  comune  e  i  proprietari
attuatori degli interventi  si  rivalgono  sui  restanti  proprietari
degli edifici, qualora  i  costi  degli  interventi  di  riparazione,
ripristino  con  miglioramento  sismico  e  di  ricostruzione   siano
superiori ai contributi percepiti.  L'amministrazione  comunale  puo'
procedere anche all'acquisizione  dell'immobile  ai  sensi  dell'art.
42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327 (Testo unico delle disposizioni legislative  e  regolamentari  in
materia  di  espropriazione  per  pubblica  utilita'.   (Testo   A)),
acquisendolo   al   patrimonio   indisponibile   ovvero   provvedendo
all'alienazione dello stesso al valore di  mercato,  con  diritto  di
prelazione a favore del proprietario originario. 
    12. Ai sensi dell'art. 10, comma 12, del decreto-legge n. 83  del
2012, convertito, dalla legge n. 134 del 2012, agli  oneri  derivanti
dall'elaborazione della deliberazione di cui al comma 1 del  presente
articolo, i comuni fanno fronte con le risorse a valere sul fondo  di
cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito
dalla legge n. 122 del 2012. 
    13. Le disposizioni di cui ai commi 6, 8, 9, 10 e 11 del presente
articolo e all'art. 8, trovano applicazione anche per gli  interventi
di  riparazione,  ripristino   con   miglioramento   sismico   e   di
ricostruzione di edifici condominiali non facenti parte di UMI.