Art. 7 Rimborsi a seguito di sentenze passate in giudicato 1. Le entrate riscosse dalle Aziende sanitarie provinciali, a seguito del ripristino con effetto retroattivo dei valori tariffari di cui al decreto assessoriale n. 1977 del 28 settembre 2007 in esecuzione di sentenze passate in giudicato, stimate per l'esercizio finanziario 2013 in 140.000 migliaia di euro, sono versate dalle medesime aziende in apposito capitolo di entrata del bilancio regionale a titolo di rimborso delle risorse erogate dalla Regione per il ripianamento dei disavanzi sanitari nei relativi anni. 2. In relazione alla stima delle entrate di cui al comma 1, e' incrementata la disponibilita' finanziaria del fondo per la salvaguardia dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 6 della legge regionale 1 giugno 2012, n. 33, per un ammontare pari a 110.000 migliaia di euro.