Art. 7 
 
         Rimborsi a seguito di sentenze passate in giudicato 
 
  1. Le entrate  riscosse  dalle  Aziende  sanitarie  provinciali,  a
seguito del ripristino con effetto retroattivo dei  valori  tariffari
di cui al decreto assessoriale n.  1977  del  28  settembre  2007  in
esecuzione di sentenze passate in giudicato, stimate per  l'esercizio
finanziario 2013 in 140.000 migliaia  di  euro,  sono  versate  dalle
medesime  aziende  in  apposito  capitolo  di  entrata  del  bilancio
regionale a titolo di rimborso delle risorse  erogate  dalla  Regione
per il ripianamento dei disavanzi sanitari nei relativi anni. 
  2. In relazione alla stima delle entrate di  cui  al  comma  1,  e'
incrementata  la  disponibilita'  finanziaria  del   fondo   per   la
salvaguardia dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 6  della
legge regionale 1 giugno 2012, n. 33, per un ammontare pari a 110.000
migliaia di euro.