Art. 7 Disposizioni per l'apertura di strutture ed impianti per lo svolgimento di attivita' fisico-motorie 1. L'apertura di strutture ed impianti per lo svolgimento di attivita' fisico-motorie e' subordinata ad una preventiva comunicazione al comune competente per territorio. 2. La comunicazione contiene: a) la denominazione dell'impianto, la titolarita', le tipologie delle attivita' che si possono svolgere, il rapporto spazio utente, la sede e il periodo di apertura; b) la dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di edilizia, d'igiene e di pubblica sicurezza; c) la dichiarazione relativa alla conformita' dell'impianto e delle attrezzature al regolamento del CONI; d) la dichiarazione relativa alla stipula di una polizza assicurativa a favore degli utenti dell'impianto per gli eventi dannosi comunque connessi allo svolgimento delle attivita' effettuate all'interno dell'impianto stesso; e) la dichiarazione relativa all'impiego ed alla presenza costante di un soggetto in possesso di laurea in Scienze motorie o diploma ISEF ovvero di titolo di studio equipollente; f) l'indicazione di un medico specializzato in medicina dello sport o in cardiologia in qualita' di responsabile sanitario. 3. La comunicazione indica, inoltre, le attivita' e le attrezzature consentite nonche' il numero massimo ammissibile di praticanti simultaneamente presenti nell'impianto. 4. La variazione dei dati di cui al comma 2 e' comunicata dal titolare dell'impianto al comune competente.