Art. 7 
 
                              Sanzioni 
 
  1. L'inosservanza dell'obbligo di dotazione di  defibrillatori,  di
cui  all'art.  4,  comporta   la   chiusura   degli   impianti   sino
all'adempimento. 
  2.  L'assenza   di   esecutori   BLS-D   durante   lo   svolgimento
dell'attivita' sportiva e motoria e l'inosservanza degli obblighi  di
formazione comporta a carico dei soggetti gestori o  delle  societa',
enti e associazioni sportive assegnatarie di spazi negli impianti, la
sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da un minimo di  euro
2.500,00 ad un massimo di euro 5.000,00. 
  3. La mancata manutenzione periodica dei defibrillatori comporta  a
carico dei soggetti gestori la sanzione amministrativa pecuniaria  di
una somma da un minimo  di  euro  1.000,00  ad  un  massimo  di  euro
2.000,00. 
  4.  Entro  il  termine  di  trenta   giorni,   dalla   data   della
contestazione o della notificazione della  violazione,  l'interessato
puo' far pervenire al comune scritti difensivi e  documenti,  nonche'
richiedere un  contradditorio  ai  sensi  della  legge  regionale  28
dicembre  2000,  n.  81  (Disposizioni   in   materia   di   sanzioni
amministrative).