Art. 7 Sanzioni 1. L'inosservanza dell'obbligo di dotazione di defibrillatori, di cui all'art. 4, comporta la chiusura degli impianti sino all'adempimento. 2. L'assenza di esecutori BLS-D durante lo svolgimento dell'attivita' sportiva e motoria e l'inosservanza degli obblighi di formazione comporta a carico dei soggetti gestori o delle societa', enti e associazioni sportive assegnatarie di spazi negli impianti, la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da un minimo di euro 2.500,00 ad un massimo di euro 5.000,00. 3. La mancata manutenzione periodica dei defibrillatori comporta a carico dei soggetti gestori la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 2.000,00. 4. Entro il termine di trenta giorni, dalla data della contestazione o della notificazione della violazione, l'interessato puo' far pervenire al comune scritti difensivi e documenti, nonche' richiedere un contradditorio ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).