Art. 7 Banca dati regionale attivita' estrattive (articolo 51, l.r. 35/2015) 1. E' istituita una banca dati, gestita dalla struttura regionale competente, che permette di condividere con i comuni, ASL, ARPAT ed Ente Parco, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, su di una base dati centralizzata, le informazioni relative alle attivita' estrattive presenti sul territorio di propria competenza e alle imprese che le gestiscono. 2. Nella banca dati sono raccolte le informazioni inviate dai comuni ai sensi dell'articolo 53 della l.r. 35/2015. 3. Regione, comuni, ASL, ARPAT ed Ente Parco alimentano la banca dati con le informazioni relative ai controlli effettuati e all'esito degli stessi. 4. La banca dati e' parte integrante del sistema informativo regionale di cui all'articolo 15 e seguenti della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della societa' dell'informazione e della conoscenza) e si conforma alle regole, agli standard e alle disposizioni ivi previste. 5. Il responsabile della struttura regionale competente, sentiti i soggetti di cui al comma 1, con proprio atto disciplina modalita', criteri e procedure per l'implementazione e l'aggiornamento della banca dati e definisce le specifiche tecniche relative alle informazione e il contenuto dei dati. 6. Comune, ARPAT e ASL sono tenuti all'aggiornamento costante delle informazioni conferite di cui sono detentori secondo le modalita' definite ai sensi del comma 5.