Art. 7 Costituzione fondo di garanzia a favore delle imprese colpite da calamita' naturali o in fase di ristrutturazione aziendale 1. Al fine di favorire la progressiva restituzione dei finanziamenti per la liquidita' aziendale contratti dalle imprese colpite dal sisma del 2012, ai sensi del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 , nonche' delle successive proroghe disposte a norma di legge e delle integrazioni dei soggetti ammissibili previsti dall'articolo 1, commi da 365 a 373, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)) ed anche al fine di favorire il ripristino delle attivita' produttive colpite dagli eccezionali eventi atmosferici e dalle eccezionali avversita' atmosferiche del 13 e 14 ottobre 2014 e del 13 e 14 settembre 2015 nelle province di Piacenza e Parma, la Regione e' autorizzata a costituire un fondo di garanzia straordinario destinato a garantire finanziamenti alle imprese colpite da tali eventi. 2. In caso di non completo utilizzo degli stanziamenti, il Fondo puo' altresi' essere utilizzato in favore delle imprese, anche non residenti, che presentino progetti di investimento nelle zone colpite da calamita' naturali di cui al comma 1. 3. La Regione affida la gestione delle risorse secondo i criteri e le modalita' definiti dalla Giunta, per gli scopi e nelle forme di cui ai commi 1 e 2, a soggetti iscritti al vigente elenco degli intermediari finanziari vigilati, gia' istituito ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, nelle more del perfezionamento dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 , come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 141 del 2010. 4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte, per l'esercizio finanziario 2016, mediante un'autorizzazione di spesa pari a euro 4.500.000,00 nell'ambito delle risorse afferenti alla Missione 14 Sviluppo economico e competitivita' - Programma 1 Industria, PMI e Artigianato. 5. Sono revocate le precedenti autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 4 della legge regionale n. 3 del 2015 e dall'articolo 13 della legge regionale 21 ottobre 2015, n. 18 (Assestamento e provvedimento generale di variazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017).