Art. 7 
 
Costituzione fondo di garanzia a  favore  delle  imprese  colpite  da
  calamita' naturali o in fase di ristrutturazione aziendale 
 
  1.  Al  fine  di   favorire   la   progressiva   restituzione   dei
finanziamenti per la liquidita'  aziendale  contratti  dalle  imprese
colpite dal sisma del 2012, ai sensi  del  decreto-legge  10  ottobre
2012,  n.  174  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di   finanza   e
funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni
in favore delle zone terremotate nel  maggio  2012)  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  dicembre  2012,   n.   213   e   del
decreto-legge 26 aprile 2013, n.  43  (Disposizioni  urgenti  per  il
rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze
ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio  2012  e  per
accelerare la ricostruzione  in  Abruzzo  e  la  realizzazione  degli
interventi per Expo 2015) convertito, con modificazioni, dalla  legge
24 giugno 2013, n. 71 , nonche' delle successive proroghe disposte  a
norma di legge e delle integrazioni dei soggetti ammissibili previsti
dall'articolo 1, commi da 365 a 373, della legge 24 dicembre 2012, n.
228  (Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio   annuale   e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)) ed anche al  fine
di favorire il ripristino delle attivita'  produttive  colpite  dagli
eccezionali  eventi  atmosferici  e  dalle   eccezionali   avversita'
atmosferiche del 13 e 14 ottobre 2014 e del 13 e  14  settembre  2015
nelle province di Piacenza e  Parma,  la  Regione  e'  autorizzata  a
costituire un fondo di garanzia straordinario destinato  a  garantire
finanziamenti alle imprese colpite da tali eventi. 
  2. In caso di non completo utilizzo degli  stanziamenti,  il  Fondo
puo' altresi' essere utilizzato in favore delle  imprese,  anche  non
residenti, che presentino progetti di investimento nelle zone colpite
da calamita' naturali di cui al comma 1. 
  3. La Regione affida la gestione delle risorse secondo i criteri  e
le modalita' definiti dalla Giunta, per gli scopi e  nelle  forme  di
cui ai commi 1 e 2, a  soggetti  iscritti  al  vigente  elenco  degli
intermediari   finanziari   vigilati,   gia'   istituito   ai   sensi
dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, nelle more
del perfezionamento dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo  106
del  decreto  legislativo  n.  385  del  1993   ,   come   modificato
dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 141 del 2010. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte,  per  l'esercizio
finanziario 2016, mediante un'autorizzazione di  spesa  pari  a  euro
4.500.000,00 nell'ambito delle risorse  afferenti  alla  Missione  14
Sviluppo economico e competitivita' - Programma 1  Industria,  PMI  e
Artigianato. 
  5. Sono revocate le precedenti  autorizzazioni  di  spesa  disposte
dall'articolo 4 della legge regionale n. 3 del 2015  e  dall'articolo
13 della legge regionale 21  ottobre  2015,  n.  18  (Assestamento  e
provvedimento generale di variazione del bilancio di previsione della
Regione  Emilia-Romagna  per  l'esercizio  finanziario  2015  e   del
bilancio pluriennale 2015-2017).