Art. 7 Funzioni di vigilanza e controllo 1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e divieti contenuti nel r.d. 523/1904, nei regolamenti di cui all'art. 5, nonche' le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal disciplinare di concessione e l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 9, spettano alla Regione. 2. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti. 3. La Regione esercita altresi' le funzioni di autorita' competente ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).