Art. 7 
 
                  Funzioni di vigilanza e controllo 
 
  1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi
e divieti  contenuti  nel  r.d.  523/1904,  nei  regolamenti  di  cui
all'art. 5, nonche' le violazioni agli obblighi ed alle  prescrizioni
stabilite dal disciplinare  di  concessione  e  l'applicazione  delle
sanzioni amministrative di cui all'art. 9, spettano alla Regione. 
  2. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono  attribuiti  i
poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi  in
base alle leggi vigenti. 
  3. La Regione esercita altresi' le funzioni di autorita' competente
ai sensi degli articoli 9 e 10  della  legge  regionale  28  dicembre
2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).