Art. 7 Modificazioni dell'art. 24 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, relativo al rinnovo contrattuale e alle assunzioni di personale della Provincia. 1. Nel comma 1 dell'art. 24 della legge provinciale n. 25 del 2012 le parole: «Relativamente all'anno 2015 e, se previsto dalla normativa statale, all'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 29 luglio 2015». 2. Nel comma 2 dell'art. 24 della legge provinciale n. 25 del 2012 le parole: «Relativamente all'anno 2015 e, se previsto dalla normativa statale, all'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 29 luglio 2015». 3. Al comma 4 dell'art. 24 della legge provinciale n. 25 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «2015,» sono soppresse; b) le parole: «di un quinto del costo complessivo» sono sostituite dalle seguenti: «di un decimo del costo complessivo»; c) le parole: «gia' dipendenti a tempo indeterminato» sono sostituite dalle seguenti: «gia' dipendenti». 4. Al comma 5 dell'art. 24 della legge provinciale n. 25 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «per il funzionamento dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, nel limite di tre unita' di personale equivalente, in relazione alle nuove funzioni assunte ai sensi dell'art. 39-bis della legge provinciale n. 3 del 2006,» sono sostituite dalle seguenti: «per il funzionamento della centrale unica di emergenza prevista dall'art. 23 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attivita' di protezione civile in provincia di Trento), in relazione all'attivazione del numero unico di emergenza,»; b) dopo le parole: «ai sensi dell'art. 8 della legge sul personale della Provincia,» sono inserite le seguenti: «per le assunzioni di personale delle qualifiche forestali del corpo forestale provinciale necessarie a garantire livelli minimi di efficienza delle articolazioni periferiche forestali definiti dalla Giunta provinciale,»; c) le parole: «nonche' per le assunzioni di un numero massimo di unita' di personale necessario a efficientare le attivita' di manutenzione ordinaria delle strade provinciali e delle strade statali oggetto di delega a seguito di un progetto complessivo di riorganizzazione definito dalla Giunta provinciale, tenuto conto anche dell'art. 8-bis della legge provinciale 8 giugno 1987, n. 10 (Norme concernenti inquadramenti nel ruolo unico provinciale e disposizioni in materia di personale)» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' per le assunzioni di personale con contratto ai sensi degli articoli 43 e 43-bis della legge sul personale della Provincia 1997, per l'equivalente di spesa pari a 450.000 euro per l'anno 2016, a 900.000 euro per l'anno 2017 e a 1.500.000 euro per l'anno 2018». 5. Dopo il comma 5 dell'art. 24 della legge provinciale n. 25 del 2012 e' inserito il seguente: «5-bis. Il comma 5 continua ad applicarsi nel testo vigente prima della data di entrata in vigore di questo comma fino alla conclusione delle procedure per le assunzioni di personale a tempo indeterminato attivate prima della medesima data.». 6. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.