Art. 7 
Modificazioni dell'art. 24 della legge provinciale 27 dicembre  2012,
  n. 25, relativo  al  rinnovo  contrattuale  e  alle  assunzioni  di
  personale della Provincia. 
  1. Nel comma 1 dell'art. 24 della legge provinciale n. 25 del  2012
le  parole:  «Relativamente  all'anno  2015  e,  se  previsto   dalla
normativa statale, all'anno 2016»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Fino al 29 luglio 2015». 
  2. Nel comma 2 dell'art. 24 della legge provinciale n. 25 del  2012
le  parole:  «Relativamente  all'anno  2015  e,  se  previsto   dalla
normativa statale, all'anno 2016»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Fino al 29 luglio 2015». 
  3. Al comma 4 dell'art. 24 della legge provinciale n. 25  del  2012
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «2015,» sono soppresse; 
    b)  le  parole:  «di  un  quinto  del  costo  complessivo»   sono
sostituite dalle seguenti: «di un decimo del costo complessivo»; 
    c) le  parole:  «gia'  dipendenti  a  tempo  indeterminato»  sono
sostituite dalle seguenti: «gia' dipendenti». 
  4. Al comma 5 dell'art. 24 della legge provinciale n. 25  del  2012
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «per il funzionamento dell'Agenzia provinciale  per
gli appalti e i contratti, nel limite  di  tre  unita'  di  personale
equivalente, in  relazione  alle  nuove  funzioni  assunte  ai  sensi
dell'art. 39-bis  della  legge  provinciale  n.  3  del  2006,»  sono
sostituite dalle seguenti: «per il funzionamento della centrale unica
di emergenza prevista dall'art. 23 della legge provinciale  1  luglio
2011, n. 9  (Disciplina  delle  attivita'  di  protezione  civile  in
provincia di Trento), in relazione all'attivazione del  numero  unico
di emergenza,»; 
    b) dopo  le  parole:  «ai  sensi  dell'art.  8  della  legge  sul
personale della  Provincia,»  sono  inserite  le  seguenti:  «per  le
assunzioni  di  personale  delle  qualifiche  forestali   del   corpo
forestale  provinciale  necessarie  a  garantire  livelli  minimi  di
efficienza delle articolazioni periferiche forestali  definiti  dalla
Giunta provinciale,»; 
    c) le parole: «nonche' per le assunzioni di un numero massimo  di
unita'  di  personale  necessario  a  efficientare  le  attivita'  di
manutenzione  ordinaria  delle  strade  provinciali  e  delle  strade
statali oggetto di delega a seguito di  un  progetto  complessivo  di
riorganizzazione definito  dalla  Giunta  provinciale,  tenuto  conto
anche dell'art. 8-bis della legge provinciale 8 giugno  1987,  n.  10
(Norme  concernenti  inquadramenti  nel  ruolo  unico  provinciale  e
disposizioni  in  materia  di  personale)»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «nonche' per le assunzioni di personale  con  contratto  ai
sensi degli articoli 43 e 43-bis  della  legge  sul  personale  della
Provincia 1997, per l'equivalente di spesa pari a  450.000  euro  per
l'anno 2016, a 900.000 euro per l'anno 2017 e a  1.500.000  euro  per
l'anno 2018». 
  5. Dopo il comma 5 dell'art. 24 della legge provinciale n.  25  del
2012 e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Il comma 5 continua ad applicarsi nel testo  vigente  prima
della data di entrata in vigore di questo comma fino alla conclusione
delle procedure per le assunzioni di personale a tempo  indeterminato
attivate prima della medesima data.». 
  6. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma
4 si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.