Art. 7 Modifiche all'art. 16 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualita' del lavoro) 1. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 30/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Il Piano regionale dell'istruzione, della formazione e del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «La Giunta regionale». 2. Dopo il comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 30/2007 e successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: «1-bis. Ulteriori criteri di priorita' rispetto a quelli previsti al comma 1 sono riconosciuti a favore dei datori di lavoro iscritti al registro dei datori di lavoro socialmente responsabili, di cui all'art. 15, che attuano l'alternanza scuola lavoro ai sensi dell'art. 3, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti).».