Art. 7 
 
                       Decadenza dal beneficio 
 
  1. Il beneficiario decade dalla misura di cui all'art. 2 qualora: 
    a) dichiari il falso, all'atto della presentazione della  domanda
o delle successive integrazioni, in  ordine  anche  a  uno  solo  dei
requisiti previsti, ovvero ometta di dichiarare eventuali  variazioni
sopravvenute.  In  tali  ipotesi,  il  beneficiario  e'  tenuto  alla
restituzione  di  quanto  indebitamente  percepito  e  dei   relativi
interessi  maturati.  Fino  alla  restituzione,  ferme  restando   le
conseguenze  civili  e  penali,  il  soggetto  non  puo'   richiedere
l'erogazione di altri contributi regionali, anche  qualora  dovessero
ricorrerne i presupposti; 
    b) abbia maturato i requisiti per il trattamento pensionistico; 
    c)  perda,  in  base  alle  disposizioni  vigenti,  lo  stato  di
disoccupazione oppure, se lavoratore autonomo, chiuda la partita IVA; 
    d) rifiuti una congrua offerta di lavoro o  di  partecipazione  a
programmi di formazione specificatamente finalizzati al reinserimento
nel mercato del lavoro, proposta dal centro  per  l'impiego  o  dallo
sportello sociale territorialmente competenti; 
    e) non rispetti il patto di  inclusione  per  cause  riferite  al
beneficiario stesso; 
    f) abbia perso la residenza nel territorio regionale. 
  2. Nei casi di cui al comma 1, lettere d) ed  e),  il  beneficiario
decaduto non puo' ripresentare la domanda di accesso alle  misure  di
cui all'art. 2 per un periodo di dodici mesi dalla violazione.