Art. 7 Decadenza dal beneficio 1. Il beneficiario decade dalla misura di cui all'art. 2 qualora: a) dichiari il falso, all'atto della presentazione della domanda o delle successive integrazioni, in ordine anche a uno solo dei requisiti previsti, ovvero ometta di dichiarare eventuali variazioni sopravvenute. In tali ipotesi, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito e dei relativi interessi maturati. Fino alla restituzione, ferme restando le conseguenze civili e penali, il soggetto non puo' richiedere l'erogazione di altri contributi regionali, anche qualora dovessero ricorrerne i presupposti; b) abbia maturato i requisiti per il trattamento pensionistico; c) perda, in base alle disposizioni vigenti, lo stato di disoccupazione oppure, se lavoratore autonomo, chiuda la partita IVA; d) rifiuti una congrua offerta di lavoro o di partecipazione a programmi di formazione specificatamente finalizzati al reinserimento nel mercato del lavoro, proposta dal centro per l'impiego o dallo sportello sociale territorialmente competenti; e) non rispetti il patto di inclusione per cause riferite al beneficiario stesso; f) abbia perso la residenza nel territorio regionale. 2. Nei casi di cui al comma 1, lettere d) ed e), il beneficiario decaduto non puo' ripresentare la domanda di accesso alle misure di cui all'art. 2 per un periodo di dodici mesi dalla violazione.