Art. 7 Criteri generali di progettazione 1. Nei casi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) ed e), sono progettate e realizzate, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo e ai seguenti 8, 9 e 10, specifiche misure di sicurezza contro la caduta dall'alto al fine di poter eseguire successivi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla copertura, compresa l'attivita' di ispezione, in condizioni di sicurezza. 2. Le misure di cui al comma 1, realizzate conformemente alle norme tecniche di riferimento e nel rispetto dei principi generali di tutela di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 81/2008, sono finalizzate a mettere in sicurezza: a) il percorso per l'accesso alla copertura; b) l'accesso alla copertura; c) il transito e l'esecuzione dei lavori sulla copertura. 3. I percorsi e gli accessi devono essere almeno di tipo permanente. 4. Il transito e l'esecuzione degli interventi impiantistici o di manutenzione sulle coperture devono essere garantiti attraverso elementi protettivi almeno di tipo permanente. 5. Nei casi di interventi su coperture esistenti, nei quali non sia possibile adottare misure di tipo permanente a causa di caratteristiche strutturali non idonee, o per contrasto con prescrizioni regolamentari o con norme di tutela riguardanti l'immobile interessato dall'intervento, nella relazione tecnica di cui all'art. 6, comma 2, lettera a), devono essere specificate le motivazioni per le quali tali misure non risultano realizzabili. Devono altresi' essere indicate le idonee misure di tipo provvisorio previste in sostituzione, tali comunque da garantire l'esecuzione degli interventi impiantistici o di manutenzione, compresa l'attivita' di ispezione della copertura in condizioni di sicurezza; 6. Fermo restando l'obbligo di prevenire il rischio di caduta con le modalita' di cui al presente regolamento, eventuali parti della copertura non calpestabili per il rischio di sfondamento della superficie di calpestio che sono comunque raggiungibili, devono essere oggetto di opportuna valutazione progettuale con conseguente protezione o interdizione delle stesse nonche' idonea segnalazione. 7. Nel caso di utilizzo di sistemi di protezione contro le cadute dall'alto l'obbligo deve essere evidenziato con idonea cartellonistica nelle zone di accesso alla copertura con i contenuti minimi di cui all'art. 9, comma 4 .