Art. 7 
 
                          Inizio attivita' 
 
  1. A  seconda  del  tipo  di  attivita'  svolta,  prima  dell'avvio
dell'attivita' deve essere effettuata, ai sensi delle norme  vigenti,
una dichiarazione di inizio attivita' o una segnalazione  certificata
di inizio attivita' o effettuato un  accreditamento  da  parte  delle
autorita' competenti. 
  2. L'iscrizione  nell'Elenco  provinciale  avviene  successivamente
alla dichiarazione, segnalazione o all'accreditamento di cui al comma
1.  L'iscrizione  e'  provvisoria  finche'  non   sono   conclusi   i
procedimenti di dichiarazione, segnalazione o accreditamento  di  cui
al comma 1.