Art. 7 Sistema contributivo 1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'indennita' a carattere differito e' determinata con il metodo di calcolo contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi versati per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella A dell'allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitivita' per favorire l'equita' e la crescita sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), come rideterminati ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), correlato all'eta' del consigliere regionale alla data del conseguimento del diritto alla predetta indennita'. 2. Per le frazioni di anno si applica un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'eta' immediatamente superiore e il coefficiente dell'eta' inferiore a quella del consigliere e il numero di mesi.