Art. 70.
                     Procedimenti amministrativi
    1. I procedimenti autorizzativi previsti all'Art. 69 sono assolti
dall'ente competente per territorio che ha tempo novanta giorni dalla
data  di  ricevimento  della  richiesta  per  autorizzare  e  dettare
ulteriori  prescrizioni  sulla  base di quanto stabilito dal presente
regolamento,   o   negare   l'autorizzazione  nel  caso  l'intervento
richiesto  pregiudichi  l'assetto idrogeologico dei luoghi. Trascorso
inutilmente  tale  periodo  senza  che  siano  state dettate da parte
dell'ente   competente  per  territorio  le  proprie  determinazioni,
l'intervento  si  intende  autorizzato  nel  rispetto delle norme del
presente regolamento.
    2.  Gli  interventi  indicati  nelle autorizzazioni devono essere
realizzati   entro  ventiquattro  mesi.  Trascorso  inutilmente  tale
periodo  la procedura amministrativa deve ripetersi come indicato nei
commi precedenti.
    3.  L'ente  preposto al rilascio delle autorizzazioni provvede ad
inviare   per   conoscenza   copia  dei  procedimenti  amministrativi
autorizzati agli organi di vigilanza competenti per territorio.