Art. 70. Razionalizzazione ed accelerazione della spesa in materia di interventi per l'occupazione e l'emigrazione 1. Al fine di razionalizzare ed accelerare la spesa in materia di interventi di politica attiva del lavoro ed in particolare di progetti di lavori socialmente utili e di piani di inserimento professionale dei giovani e' istituito presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione il coordinamento regionale dei lavori socialmente utili, che si avvale di personale in servizio presso la direzione regionale lavoro, presso l'agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale e presso gli uffici periferici del lavoro. La direzione di detta struttura sara' affidata, con decreto dell'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione ad un funzionario in servizio presso la direzione lavoro dell'Assessorato o presso l'agenzia regionale per l'impiego. 2. L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e' autorizzato, previa approvazione della commissione regionale per l'impiego, a promuovere progetti di lavori socialmente utili di cui all'art. 1 della legge 28 novembre 1996, n. 608, e piani di inserimento professionale dei giovani di cui all'art. 15 della legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modifiche ed integrazioni rivolti a lavoratori di cui all'art. 25, comma 5, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 223.