Art. 70 Modifiche all'art. 2 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 in materia di dimensionamento di istituti scolastici 1. Al comma 11 dell'art. 2 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo le parole "Nelle isole minori" sono aggiunte le seguenti: ", nei comuni con una popolazione inferiore a 5000 abitanti"; b) dopo le parole "di ogni ordine e grado" sono aggiunte le seguenti "fermo restando il rispetto dei parametri nazionali in ordine all'autonomia di cui al comma 1.".