Art. 70 
Modifiche all'art. 2 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6  in
  materia di dimensionamento di istituti scolastici 
  1. Al comma 11 dell'art. 2 della legge regionale 24 febbraio  2000,
n. 6, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo le parole "Nelle isole minori" sono aggiunte le seguenti:
", nei comuni con una popolazione inferiore a 5000 abitanti"; 
    b) dopo le parole "di ogni  ordine  e  grado"  sono  aggiunte  le
seguenti "fermo restando  il  rispetto  dei  parametri  nazionali  in
ordine all'autonomia di cui al comma 1.".