Art. 71. Norme per l'arboricoltura da legno 1. Per motivi di ordine idrogeologico gli impianti di arboricoltura da legno sono consentiti solo su terreni aventi pendenza media inferiore al quaranta per cento. 2. Le lavorazioni del terreno per la realizzazione e manutenzione di impianti di arboricoltura da legno deve essere eseguita nel rispetto delle norme previste dagli articoli 54 e 55. 3. Gli impianti di arboricoltura da legno devono essere realizzati sulla base di apposito piano colturale, in conformita' allo schema di cui all'allegato M). 4. Il piano colturale, comprese le eventuali sue varianti, deve essere comunicato all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'Art. 74. 5. Tutte le operazioni colturali previste dal piano colturale sono consentite senza ulteriori adempimenti, fatto salvo quanto indicato ai commi 2 e 7. 6. Il piano colturale, presentato all'ente competente per territorio, deve essere rispettato integralmente in ogni sua parte. 7. A seguito del raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano colturale puo' essere effettuato il taglio di utilizzazione finale, che costituisce il termine del ciclo colturale, previa comunicazione di intervento, conforme all'allegato H, all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'Art. 74. 8. Gli impianti arborei esistenti e realizzati su terreni aventi pendenza media inferiore al quaranta per cento, sono individuati come impianti di arboricoltura da legno a seguito dell'autorizzazione rilasciata dall'ente competente per territorio previa presentazione da parte del proprietario o possessore del piano colturale di cui al comma 3. 9. Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione di cui al comma 3 gli impianti di arboricoltura da legno realizzati nell'ambito dell'attuazione di misure comunitarie o statali purche' nelle relative norme di attuazione sia obbligatoria la presentazione di un piano colturale conforme a quanto stabilito dal presente regolamento. 10. Gli impianti arborei esistenti, finalizzati alla produzione legnosa ed effettuati su terreni aventi pendenza media superiore al quaranta per cento, sono considerati bosco e, pertanto, assoggettati alle norme ed ai vincoli del bosco. 11. Negli impianti di arboricoltura da legno eseguiti su terreni con pendenza media superiore al venticinque per cento e' vietato, alla fine del ciclo colturale lo sradicamento delle ceppaie. 12. E' consentito in qualsiasi momento presentare varianti al piano colturale previa comunicazione all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'Art. 74. 13. Ai sensi dell'Art. 15 della legge regionale n. 28/2001, negli impianti di arboricoltura da legno non possono essere impiantate specie diverse da quelle riportate nell'allegato W. 14. Per il mancato rispetto del piano colturale si applicano le sanzioni amministrative di cui all'Art. 48, comma 12 della legge regionale n. 28/2001. 15. Per il taglio di utilizzazione conclusivo eseguito anticipatamente rispetto a quanto indicato nel piano colturale si applicano le sanzioni amministrative di cui all'Art. 48, comma 11 della legge regionale n. 28/2001. 16. Per l'esecuzione di interventi in assenza del piano colturale si applicano le sanzioni amministrative di cui all'Art. 48, commi 9, lettera a), e 11 della legge regionale n. 28/2001. 17. Per ogni ceppaia sradicata in violazione al comma 11, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'Art. 48, comma 9, lettera a), della legge regionale n. 28/2001. 18. Nel caso di utilizzo di specie diverse da quelle indicate al comma 13 si applicano le sanzioni amministrative di cui all'Art. 48, comma 18 della legge regionale n. 28/2001. 19. Per i mancati adempimenti previsti ai commi 3 e 4, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di taglio e relativa decorrenza dei termini per come indicato all'Art. 74. 20. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all'Art. 48, comma 11 della legge regionale n. 28/2001.