Art. 71 Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 7/2014 1. L'art. 7 della legge regionale n. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Apertura ed esercizio dell'attivita' di agenzia di viaggio e turismo). - 1. Per l'esercizio dell'attivita' di agenzia di viaggio e turismo si applica l'istituto della Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni. La SCIA e' inviata allo sportello unico delle attivita' produttive (SUAP) del Comune in cui e' ubicata la sede dell'agenzia di viaggio. 2. La Giunta regionale stabilisce la documentazione da presentare a corredo della SCIA di cui al comma 1, anche nel caso di agenzie che intendono esercitare la propria attivita' esclusivamente on line (OLTA o OTA), nonche' nel caso di apertura di sedi secondarie di agenzie di viaggi e turismo, anche da parte di agenzie con sede principale in altra Regione italiana o in altro Stato dell'Unione europea. 3. Ogni variazione degli elementi comunicati in sede di segnalazione certificata di inizio attivita' deve essere preventivamente comunicata allo SUAP di cui al comma 1. 4. Le agenzie non possono comunque adottare per la loro denominazione quella di comuni o regioni italiane, ma possono adottare denominazioni o ragioni sociali anche in lingua straniera purche' non traggano in inganno il consumatore sulla legittimazione allo svolgimento dell'attivita' di agenzia di viaggio e turismo. 5. L'apertura di agenzie di viaggio e turismo da parte di soggetti non appartenenti a Stati membri della Unione europea e' subordinato al possesso di regolare permesso di soggiorno ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni e integrazioni. 6. Le agenzie aperte al pubblico devono avere: a) locali indipendenti, anche se inseriti in impianti commerciali, ed escludenti, al loro interno, altre attivita' commerciali ed artigianali; b) insegne visibili che specifichino la denominazione e l'attivita' svolta; c) attrezzature adeguate alle attivita' dell'impresa.».