Art. 71 
 
      Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 7/2014 
 
  1.  L'art.  7  della  legge  regionale  n.  7/2014   e   successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 7 (Apertura ed esercizio dell'attivita' di agenzia di viaggio
e turismo). - 1. Per l'esercizio dell'attivita' di agenzia di viaggio
e turismo si applica l'istituto  della  Segnalazione  certificata  di
inizio attivita' (SCIA) ai sensi dell'art. 19 della  legge  7  agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di  accesso  ai  documenti  amministrativi)  e  successive
modificazioni e integrazioni. La SCIA e' inviata allo sportello unico
delle attivita' produttive (SUAP) del Comune in  cui  e'  ubicata  la
sede dell'agenzia di viaggio. 
  2. La Giunta regionale stabilisce la documentazione da presentare a
corredo della SCIA di cui al comma 1, anche nel caso di  agenzie  che
intendono esercitare la  propria  attivita'  esclusivamente  on  line
(OLTA o OTA), nonche' nel caso di  apertura  di  sedi  secondarie  di
agenzie di viaggi e turismo, anche  da  parte  di  agenzie  con  sede
principale in altra Regione italiana o  in  altro  Stato  dell'Unione
europea. 
  3.  Ogni  variazione  degli  elementi   comunicati   in   sede   di
segnalazione   certificata   di   inizio   attivita'   deve    essere
preventivamente comunicata allo SUAP di cui al comma 1. 
  4.  Le  agenzie  non  possono  comunque  adottare   per   la   loro
denominazione  quella  di  comuni  o  regioni  italiane,  ma  possono
adottare denominazioni o ragioni sociali anche  in  lingua  straniera
purche' non traggano in inganno il consumatore  sulla  legittimazione
allo svolgimento dell'attivita' di agenzia di viaggio e turismo. 
  5. L'apertura di agenzie di viaggio e turismo da parte di  soggetti
non appartenenti a Stati membri della Unione europea  e'  subordinato
al possesso di regolare permesso di soggiorno ai  sensi  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo  unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero) e successive modificazioni e integrazioni. 
  6. Le agenzie aperte al pubblico devono avere: 
    a)  locali  indipendenti,   anche   se   inseriti   in   impianti
commerciali,  ed  escludenti,  al  loro  interno,   altre   attivita'
commerciali ed artigianali; 
    b)  insegne  visibili  che  specifichino   la   denominazione   e
l'attivita' svolta; 
    c) attrezzature adeguate alle attivita' dell'impresa.».