Art. 72.
         Norme per gli imboschimenti e per i rimboschimenti
    1. Si definiscono imboschimenti gli impianti artificiali di bosco
su  terreni  che  non  sono stati mai coperti dal bosco, quali cave e
discariche, o che non lo sono stati a memoria d'uomo.
    2.  Si  definiscono  rimboschimenti  gli  impianti artificiali di
bosco su terreni che a memoria d'uomo sono stati coperti dal bosco.
    3.  Le  lavorazioni del terreno per l'impianto di nuovi boschi su
terreni  con pendenza fino al quaranta per cento deve essere eseguita
nel  rispetto  delle norme previste dagli articoli 54 e 55, salvo nel
caso in cui siano effettuate con le modalita' indicate al comma 4.
    4.  Sui  terreni  con pendenza superiore al quaranta per cento la
lavorazione  del  terreno  per l'impianto di nuovi boschi deve essere
eseguita  a  buche,  a piazzette o in alternativa a strisce o gradoni
orizzontali della larghezza massima di un metro lasciando integra una
fascia di terreno almeno doppia di quella lavorata.
    5.  Per  la  realizzazione  di  imboschimenti  e  rimboschimenti,
indipendentemente   dalla   superficie  di  intervento,  deve  essere
presentata  comunicazione  di  intervento,  conforme  all'allegato H,
all'ente  competente per territorio con i procedimenti amministrativi
previsti all'Art. 74.
    6.  Ai  sensi dell'Art. 15 della legge regionale n. 28/2001 negli
imboschimenti  e  rimboschimenti  devono  essere impiantate le specie
arboree di cui all'allegato W.
    7.  Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione di cui
al  comma  5  gli  impianti realizzati nell'ambito dell'attuazione di
misure comunitarie o statali.
    8.   Nel   caso   di  interventi  eseguiti  in  difformita'  alla
comunicazione di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa
di cui all'art 48, comma 12 della legge regionale n. 28/2001.
    9. Nel caso di mancato rispetto dei limiti indicati al comma 4 si
applicano  le  sanzioni amministrative previste all'Art. 48, comma 11
della legge regionale n. 28/2001.
    10.  Nel caso di utilizzo di specie diverse da quelle indicate al
comma  6  si applicano le sanzioni di cui all'Art. 48, comma 18 della
legge regionale n. 28/2001.
    11.  Per i mancati adempimenti previsti al comma 5, gli organi di
vigilanza  intimano  la  sospensione  dei  lavori  fino  ad  avvenuta
presentazione della comunicazione di taglio e relativa decorrenza dei
termini per come indicato all'Art. 74.
    12.  Nel  caso  che a seguito di intimazione alla sospensione dei
lavori  gli  stessi  non  vengano  sospesi  si  applicano le sanzioni
amministrative  di cui all'Art. 48, comma 11 della legge regionale n.
28/2001.