Art. 72. Norme per gli imboschimenti e per i rimboschimenti 1. Si definiscono imboschimenti gli impianti artificiali di bosco su terreni che non sono stati mai coperti dal bosco, quali cave e discariche, o che non lo sono stati a memoria d'uomo. 2. Si definiscono rimboschimenti gli impianti artificiali di bosco su terreni che a memoria d'uomo sono stati coperti dal bosco. 3. Le lavorazioni del terreno per l'impianto di nuovi boschi su terreni con pendenza fino al quaranta per cento deve essere eseguita nel rispetto delle norme previste dagli articoli 54 e 55, salvo nel caso in cui siano effettuate con le modalita' indicate al comma 4. 4. Sui terreni con pendenza superiore al quaranta per cento la lavorazione del terreno per l'impianto di nuovi boschi deve essere eseguita a buche, a piazzette o in alternativa a strisce o gradoni orizzontali della larghezza massima di un metro lasciando integra una fascia di terreno almeno doppia di quella lavorata. 5. Per la realizzazione di imboschimenti e rimboschimenti, indipendentemente dalla superficie di intervento, deve essere presentata comunicazione di intervento, conforme all'allegato H, all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'Art. 74. 6. Ai sensi dell'Art. 15 della legge regionale n. 28/2001 negli imboschimenti e rimboschimenti devono essere impiantate le specie arboree di cui all'allegato W. 7. Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione di cui al comma 5 gli impianti realizzati nell'ambito dell'attuazione di misure comunitarie o statali. 8. Nel caso di interventi eseguiti in difformita' alla comunicazione di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa di cui all'art 48, comma 12 della legge regionale n. 28/2001. 9. Nel caso di mancato rispetto dei limiti indicati al comma 4 si applicano le sanzioni amministrative previste all'Art. 48, comma 11 della legge regionale n. 28/2001. 10. Nel caso di utilizzo di specie diverse da quelle indicate al comma 6 si applicano le sanzioni di cui all'Art. 48, comma 18 della legge regionale n. 28/2001. 11. Per i mancati adempimenti previsti al comma 5, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di taglio e relativa decorrenza dei termini per come indicato all'Art. 74. 12. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all'Art. 48, comma 11 della legge regionale n. 28/2001.