Art. 72.
          Proroga termine in materia di edilizia abitativa
 
  1.  Il  termine  di cui all'art. 9 della legge regionale 3 novembre
1994, n. 43, prorogato con  il  comma  1  dell'art.  23  della  legge
regionale 8 gennaio 1996, n. 4, e' prorogato al 31 dicembre 1997.