Art. 72 
 
                   Rifinanziamento leggi di spesa 
 
  1. Per le finalita' di cui alle norme e loro  successive  modifiche
ed integrazioni riportate nell'Allegato  1,  e'  autorizzata  per  il
triennio 2013-2015 la spesa complessiva di 296.435 migliaia  di  euro
per l'anno 2013, di 53.743 migliaia di euro  per  l'anno  2014  e  di
47.660 migliaia di euro per l'anno 2015. 
  2. Per l'anno 2013 l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1,  e'
ridotta dell'importo di 110.000  migliaia  di  euro,  come  riportato
nella colonna A dell'Allegato  1,  nelle  more  dell'accertamento  da
parte dei competenti tavoli tecnici di verifica  dell'attuazione  del
Programma operativo del risultato di gestione del servizio  sanitario
regionale per l'anno 2012. 
  3. Il risparmio di spesa conseguente all'accertamento del risultato
di gestione di cui al comma 2, stimato in 110.000 migliaia  di  euro,
e' destinato al ripristino della autorizzazione di spesa  ridotta  ai
sensi del comma 2. 
  4. Qualora dovesse accertarsi un risparmio di spesa di cui al comma
3 per un importo inferiore a 110.000  migliaia  di  euro,  lo  stesso
sara' destinato al ripristino della autorizzazione di spesa in misura
proporzionale alle riduzioni operate ai sensi del comma 2. 
  5.  Il  Ragioniere  generale  della  Regione  e'   autorizzato   ad
effettuare le variazioni di  bilancio  discendenti  dall'applicazione
del presente articolo.