Art. 72 Rifinanziamento leggi di spesa 1. Per le finalita' di cui alle norme e loro successive modifiche ed integrazioni riportate nell'Allegato 1, e' autorizzata per il triennio 2013-2015 la spesa complessiva di 296.435 migliaia di euro per l'anno 2013, di 53.743 migliaia di euro per l'anno 2014 e di 47.660 migliaia di euro per l'anno 2015. 2. Per l'anno 2013 l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, e' ridotta dell'importo di 110.000 migliaia di euro, come riportato nella colonna A dell'Allegato 1, nelle more dell'accertamento da parte dei competenti tavoli tecnici di verifica dell'attuazione del Programma operativo del risultato di gestione del servizio sanitario regionale per l'anno 2012. 3. Il risparmio di spesa conseguente all'accertamento del risultato di gestione di cui al comma 2, stimato in 110.000 migliaia di euro, e' destinato al ripristino della autorizzazione di spesa ridotta ai sensi del comma 2. 4. Qualora dovesse accertarsi un risparmio di spesa di cui al comma 3 per un importo inferiore a 110.000 migliaia di euro, lo stesso sara' destinato al ripristino della autorizzazione di spesa in misura proporzionale alle riduzioni operate ai sensi del comma 2. 5. Il Ragioniere generale della Regione e' autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio discendenti dall'applicazione del presente articolo.