Art. 72 
 
      Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale n. 7/2014 
 
  1.  L'art.  8  della  legge  regionale  n.  7/2014   e   successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 8 (Norme procedurali). - 1. Il titolare  dell'agenzia,  prima
di presentare la SCIA di cui all'art. 7, comma 1, deve: 
    a) accertarsi presso gli uffici  della  Regione  Liguria  che  la
denominazione prescelta non sia uguale o  simile  alla  denominazione
adottata da altre agenzie operanti sul territorio nazionale, tale  da
creare confusione; 
    b) chiedere la prenotazione della denominazione prescelta  presso
il portale Infotrav.it. 
  2. Lo SUAP, dopo aver verificato la completezza formale della SCIA,
la trasmette entro sette giorni dal suo ricevimento alla Regione  che
provvedera', entro il termine  di  sessanta  giorni  dal  ricevimento
della SCIA, ai dovuti controlli, ai sensi e per gli effetti dell'art.
19, commi 3 e 4, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e
integrazioni. 
  3. La chiusura definitiva dell'attivita' di agenzie  di  viaggio  e
turismo, operanti nel territorio regionale,  o  di  sedi  secondarie,
ubicate nel territorio ligure, di agenzie di  viaggio  e  turismo  e'
soggetta  a  comunicazione  da  presentare,  a  cura   del   titolare
dell'agenzia  di  viaggi,  entro  e   non   oltre   quindici   giorni
dall'avvenuta chiusura,  allo  SUAP  che  provvede  all'inoltro  alla
Regione per l'aggiornamento del sistema Infotrav.».