Art. 72 Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale n. 7/2014 1. L'art. 8 della legge regionale n. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 8 (Norme procedurali). - 1. Il titolare dell'agenzia, prima di presentare la SCIA di cui all'art. 7, comma 1, deve: a) accertarsi presso gli uffici della Regione Liguria che la denominazione prescelta non sia uguale o simile alla denominazione adottata da altre agenzie operanti sul territorio nazionale, tale da creare confusione; b) chiedere la prenotazione della denominazione prescelta presso il portale Infotrav.it. 2. Lo SUAP, dopo aver verificato la completezza formale della SCIA, la trasmette entro sette giorni dal suo ricevimento alla Regione che provvedera', entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, ai dovuti controlli, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, commi 3 e 4, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni. 3. La chiusura definitiva dell'attivita' di agenzie di viaggio e turismo, operanti nel territorio regionale, o di sedi secondarie, ubicate nel territorio ligure, di agenzie di viaggio e turismo e' soggetta a comunicazione da presentare, a cura del titolare dell'agenzia di viaggi, entro e non oltre quindici giorni dall'avvenuta chiusura, allo SUAP che provvede all'inoltro alla Regione per l'aggiornamento del sistema Infotrav.».