Art. 73.
       Impianto e commercializzazione degli «alberi di Natale»
    1.  I terreni destinati alla produzione di «alberi di Natale» non
sono considerati bosco.
    2.  Nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico la realizzazione
di  impianti  destinati  alla  produzione  di «alberi di Natale» e la
coltivazione   degli   impianti   esistenti  sono  consentite  previa
comunicazione  di  intervento,  conforme  all'allegato  H),  all'ente
competente  per territorio con i procedimenti amministrativi previsti
all'Art. 74.
    3.  Le piante ed i cimali destinati al commercio degli «alberi di
Natale»  devono  essere  accompagnati  da  uno speciale permesso o da
contrassegno  rilasciato dall'ente competente per territorio, qualora
gli  alberi  non  siano  gia'  muniti  individualmente  di cartellino
numerato  rilasciato  da  altro  soggetto  abilitato,  previa istanza
presentata  dall'interessato  allo scopo di accertarne la provenienza
da espianti, tagli, diradamenti o sfolli legittimi.
    4.  Non  e'  consentito  l'utilizzo  di «alberi di Natale» per la
moltiplicazione e per il rimboschimento.
    5.  Per ogni «albero di Natale» non munito di speciale permesso o
da  contrassegno  rilasciato  dall'ente competente per territorio, in
violazione  al  comma  3,  si applica la sanzione di cui all'Art. 48,
comma 13 della legge regionale n. 28/2001.
    6.   Nel   caso   di  interventi  eseguiti  in  difformita'  alla
comunicazione di cui al comma 2 si applica la sanzione amministrativa
di cui all'Art. 48, comma 12 della legge regionale n. 28/2001.
    7.  Per il mancato rispetto del comma 4 si applica la sanzione di
cui all'Art. 48, comma 22 della legge regionale n. 28/2001.
    8.  Per  i mancati adempimenti previsti al comma 5, gli organi di
vigilanza  intimano  la  sospensione  dei  lavori  fino  ad  avvenuta
presentazione della comunicazione di taglio e relativa decorrenza dei
termini per come indicato all'Art. 74.
    9.  Nel  caso  che  a seguito di intimazione alla sospensione dei
lavori  gli  stessi  non  vengano  sospesi  si  applicano  lesanzioni
amministrative  di cui all'Art. 48, comma 11 della legge regionale n.
28/2001.