Art. 73. Impianto e commercializzazione degli «alberi di Natale» 1. I terreni destinati alla produzione di «alberi di Natale» non sono considerati bosco. 2. Nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico la realizzazione di impianti destinati alla produzione di «alberi di Natale» e la coltivazione degli impianti esistenti sono consentite previa comunicazione di intervento, conforme all'allegato H), all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'Art. 74. 3. Le piante ed i cimali destinati al commercio degli «alberi di Natale» devono essere accompagnati da uno speciale permesso o da contrassegno rilasciato dall'ente competente per territorio, qualora gli alberi non siano gia' muniti individualmente di cartellino numerato rilasciato da altro soggetto abilitato, previa istanza presentata dall'interessato allo scopo di accertarne la provenienza da espianti, tagli, diradamenti o sfolli legittimi. 4. Non e' consentito l'utilizzo di «alberi di Natale» per la moltiplicazione e per il rimboschimento. 5. Per ogni «albero di Natale» non munito di speciale permesso o da contrassegno rilasciato dall'ente competente per territorio, in violazione al comma 3, si applica la sanzione di cui all'Art. 48, comma 13 della legge regionale n. 28/2001. 6. Nel caso di interventi eseguiti in difformita' alla comunicazione di cui al comma 2 si applica la sanzione amministrativa di cui all'Art. 48, comma 12 della legge regionale n. 28/2001. 7. Per il mancato rispetto del comma 4 si applica la sanzione di cui all'Art. 48, comma 22 della legge regionale n. 28/2001. 8. Per i mancati adempimenti previsti al comma 5, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di taglio e relativa decorrenza dei termini per come indicato all'Art. 74. 9. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano lesanzioni amministrative di cui all'Art. 48, comma 11 della legge regionale n. 28/2001.