Art. 73.
           Termine per l'adozione dei programmi triennali
                         di opere pubbliche
 
  1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 9 dicembre 1996, n.
47,  le  parole  "entro  il  31  gennaio 1997" sono sostituite con le
seguenti: "entro il 30 aprile 1997".