Art. 74. Procedimenti amministrativi 1. Le comunicazioni previste agli articoli 71, commi 4 e 7, e 72, comma 5 devono essere presentate all'ente competente per territorio almeno quindici giorni prima dell'inizio dei lavori. 2. La comunicazione di intervento prevista all'Art. 73, comma 2 deve essere presentata, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, all'ente competente per territorio e specificare tipo di intervento, sua ubicazione e superficie, specie utilizzate, tecniche di preparazione del terreno, di impianto e di coltivazione, anno entro il quale si prevede di procedere all'espianto. 3. I permessi o contrassegni di cui all'Art. 73, comma 3 sono rilasciati entro trenta giorni dalla richiesta. 4. L'ente competente per territorio provvede ad inviare per conoscenza copia delle comunicazioni agli organi di vigilanza competenti per territorio.