Art. 74. Disposizioni per l'Ente acquedotti siciliani 1. L'Ente acquedotti siciliani (EAS) e' autorizzato a contrarre il mutuo previsto dall'art. 2 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 23, anche per quote parziali, entro l'esercizio 1997, con le modalita' previste dall'art. 2 medesimo. 2. In alternativa alla contrazione del mutuo predetto, l'EAS e' autorizzato a concordare con i propri creditori il differimento o la dilazione in piu' rate dell'ammontare dei relativi debiti, con onere per eventuali interessi a carico della Regione nel limite finanziario e temporale previsto dagli articoli 2 e 6 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 23. 3. Entro e non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'EAS e' autorizzato a definire in via transattiva i contenziosi, pendenti dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria, nei confronti di comuni e consorzi per importi pari al 50 per cento dei crediti risultanti dalle scritture contabili a condizione che detti comuni e consorzi corrispondano i relativi importi entro e non oltre il 31 dicembre 1997.