Art. 75.
                             Definizioni
    1.  Si  definisce  strada rurale o forestale un tracciato a fondo
artificiale  o a fondo naturale migliorato, percorribile da autocarri
o da autovetture, senza particolari difficolta', in ogni stagione.
    2.  Si  definisce pista forestale principale un tracciato a fondo
naturale  reso  percorribile  per  trattori agricoli ed altri mezzi a
trazione integrale impiegati nella gestione del bosco.
    3.   Si   definisce   pista  forestale  secondaria  un  tracciato
temporaneo di servizio alla superficie boscata oggetto di intervento,
utilizzabile  per  il  solo  esbosco nelle zone carenti di viabilita'
forestale principale.
    4.   Si   definisce   sentiero  o  mulattiera  un  tracciato  non
percorribile  da  automezzi  o  trattori,  transitabile a piedi o con
animali da soma.