Art. 75. Definizioni 1. Si definisce strada rurale o forestale un tracciato a fondo artificiale o a fondo naturale migliorato, percorribile da autocarri o da autovetture, senza particolari difficolta', in ogni stagione. 2. Si definisce pista forestale principale un tracciato a fondo naturale reso percorribile per trattori agricoli ed altri mezzi a trazione integrale impiegati nella gestione del bosco. 3. Si definisce pista forestale secondaria un tracciato temporaneo di servizio alla superficie boscata oggetto di intervento, utilizzabile per il solo esbosco nelle zone carenti di viabilita' forestale principale. 4. Si definisce sentiero o mulattiera un tracciato non percorribile da automezzi o trattori, transitabile a piedi o con animali da soma.