Art. 75. Indagini geologiche 1. La realizzazione di opere, l'esecuzione di scavi finalizzati alla modificazione dell'assetto morfologico dei terreni vincolati, con o senza la realizzazione di opere costruttive, nonche' l'esecuzione di riporti di terreno devono essere precedute da indagini geologiche atte a verificare la compatibilita' degli stessi con la stabilita' dei terreni. 2. I sondaggi e le altre prove necessarie alle indagini geologiche di cui al comma 1 sono eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione purche' comportino limitati movimenti di terreno senza la realizzazione di nuova viabilita' di accesso o l'estirpazione di piante o ceppaie forestali 3. In particolare deve essere preliminarmente valutata la stabilita' dei fronti di scavo o di riporto a breve termine, in assenza di opere di contenimento, determinando le modalita' di scavo e le eventuali opere provvisorie necessarie a garantire la stabilita' dei terreni durante l'esecuzione dei lavori. 4. Nei terreni posti su pendio, od in prossimita' a pendii, oltre alla stabilita' localizzata dei fronti di scavo deve essere verificata la stabilita' del pendio nelle condizioni attuali, durante le fasi di cantiere e nell'assetto definitivo di progetto, considerando a tal fine le sezioni e le ipotesi piu' sfavorevoli, nonche' i sovraccarichi determinati dalle opere da realizzare. 5. Le indagini geologiche devono inoltre prendere in esame la circolazione idrica superficiale, ipodermica e profonda, verificando eventuali interferenze degli scavi e delle opere in progetto nonche' la conseguente compatibilita' degli stessi con la suddetta circolazione idrica. 6. Le indagini, le valutazioni e le verifiche di cui al presente articolo devono estendersi ad un intorno significativo all'area oggetto dei lavori, evidenziando le eventuali azioni degli scavi, dei riporti e delle opere in progetto su manufatti, quali costruzioni, strade ed altre infrastrutture, su sorgenti e su altre emergenze significative ai fini idrogeologici, quali aree di frana o di erosione, alvei od impluvi. 7. Le indagini, le valutazioni e le verifiche di cui al presente articolo devono essere oggetto di una relazione geologica e geotecnica, da porre a corredo e costituente parte integrante della progettazione delle opere, in cui devono essere esposti i risultati delle indagini compiute, i parametri adottati, i metodi, i calcoli ed i coefficienti determinati relativamente alla stabilita' dei pendii. 8. Solo per opere di modesto rilievo ed entita' o per aree gia' note e di sicura ed accertata stabilita' puo' essere ritenuta sufficiente una relazione geologica semplificata che si basi su notizie e dati idonei a caratterizzare l'area e ad accertare la fattibilita' delle opere o movimenti di terreno. 9. Le indagini, le valutazioni e le verifiche di cui al presente articolo possono essere omesse per modesti interventi di livellamento o modificazione morfologica dei terreni. Tali indagini, valutazioni e verifiche, ove non espressamente richieste, possono essere omesse anche per le opere ed i movimenti di terreno rientranti nelle tipologie non soggette ad autorizzazione o dichiarazione, nelle tipologie soggette a dichiarazione, nonche' per le opere connesse ai tagli dei boschi di cui al titolo II, capo II, sezione VI. Per le opere o i movimenti di terreno di cui al presente comma la presentazione di apposita relazione geologica puo' essere comunque prescritta nel caso in cui si tratti di terreni instabili o con forte pendenza. 10. Durante l'esecuzione dei lavori deve essere accertata in loco la rispondenza delle indagini geologiche e delle previsioni di progetto con lo stato effettivo dei terreni, ed adottato di conseguenza ogni ulteriore accorgimento necessario ad assicurare la stabilita' dei terreni stessi e la regimazione delle acque.