Art. 75.
                         Indagini geologiche
    1.  La  realizzazione di opere, l'esecuzione di scavi finalizzati
alla  modificazione  dell'assetto  morfologico dei terreni vincolati,
con   o   senza   la  realizzazione  di  opere  costruttive,  nonche'
l'esecuzione  di  riporti  di  terreno  devono  essere  precedute  da
indagini  geologiche atte a verificare la compatibilita' degli stessi
con la stabilita' dei terreni.
    2.   I  sondaggi  e  le  altre  prove  necessarie  alle  indagini
geologiche  di  cui al comma 1 sono eseguibili senza autorizzazione o
dichiarazione  purche' comportino limitati movimenti di terreno senza
la  realizzazione  di nuova viabilita' di accesso o l'estirpazione di
piante o ceppaie forestali
    3.   In  particolare  deve  essere  preliminarmente  valutata  la
stabilita'  dei  fronti  di  scavo  o  di riporto a breve termine, in
assenza  di opere di contenimento, determinando le modalita' di scavo
e le eventuali opere provvisorie necessarie a garantire la stabilita'
dei terreni durante l'esecuzione dei lavori.
    4. Nei terreni posti su pendio, od in prossimita' a pendii, oltre
alla   stabilita'   localizzata  dei  fronti  di  scavo  deve  essere
verificata la stabilita' del pendio nelle condizioni attuali, durante
le   fasi   di   cantiere  e  nell'assetto  definitivo  di  progetto,
considerando  a  tal  fine  le sezioni e le ipotesi piu' sfavorevoli,
nonche' i sovraccarichi determinati dalle opere da realizzare.
    5.  Le  indagini  geologiche  devono inoltre prendere in esame la
circolazione  idrica superficiale, ipodermica e profonda, verificando
eventuali  interferenze degli scavi e delle opere in progetto nonche'
la   conseguente   compatibilita'   degli   stessi  con  la  suddetta
circolazione idrica.
    6.  Le indagini, le valutazioni e le verifiche di cui al presente
articolo  devono  estendersi  ad  un  intorno  significativo all'area
oggetto dei lavori, evidenziando le eventuali azioni degli scavi, dei
riporti  e  delle  opere in progetto su manufatti, quali costruzioni,
strade  ed  altre  infrastrutture,  su  sorgenti e su altre emergenze
significative  ai  fini  idrogeologici,  quali  aree  di  frana  o di
erosione, alvei od impluvi.
    7.  Le indagini, le valutazioni e le verifiche di cui al presente
articolo   devono   essere  oggetto  di  una  relazione  geologica  e
geotecnica,  da  porre a corredo e costituente parte integrante della
progettazione  delle  opere, in cui devono essere esposti i risultati
delle indagini compiute, i parametri adottati, i metodi, i calcoli ed
i coefficienti determinati relativamente alla stabilita' dei pendii.
    8.  Solo  per opere di modesto rilievo ed entita' o per aree gia'
note  e  di  sicura  ed  accertata  stabilita'  puo'  essere ritenuta
sufficiente  una  relazione  geologica  semplificata  che  si basi su
notizie  e  dati  idonei  a  caratterizzare  l'area e ad accertare la
fattibilita' delle opere o movimenti di terreno.
    9.  Le indagini, le valutazioni e le verifiche di cui al presente
articolo possono essere omesse per modesti interventi di livellamento
o modificazione morfologica dei terreni. Tali indagini, valutazioni e
verifiche,  ove  non  espressamente  richieste, possono essere omesse
anche  per  le  opere  ed  i  movimenti  di  terreno rientranti nelle
tipologie  non  soggette  ad  autorizzazione  o  dichiarazione, nelle
tipologie  soggette a dichiarazione, nonche' per le opere connesse ai
tagli  dei  boschi  di  cui al titolo II, capo II, sezione VI. Per le
opere  o  i  movimenti  di  terreno  di  cui  al  presente  comma  la
presentazione  di  apposita  relazione geologica puo' essere comunque
prescritta nel caso in cui si tratti di terreni instabili o con forte
pendenza.
    10. Durante l'esecuzione dei lavori deve essere accertata in loco
la  rispondenza  delle  indagini  geologiche  e  delle  previsioni di
progetto   con  lo  stato  effettivo  dei  terreni,  ed  adottato  di
conseguenza  ogni  ulteriore accorgimento necessario ad assicurare la
stabilita' dei terreni stessi e la regimazione delle acque.