Art. 75. Norme relative al demanio marittimo 1. Le somme da corrispondere a titolo di indennizzo per occupazione abusiva di beni del demanio marittimo sono calcolate secondo le modalita' previste dall'art. 7 del decreto del presidente della Regione siciliana 26 luglio 1994 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 49 dell'8 ottobre 1994 e dall'art. 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 494. 2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1977, n. 684 l'ammontare degli indennizzi viene determinato dai compartimenti marittimi e successivamente comunicato agli uffici finanziari competenti, i quali, computati eventuali interessi e rivalutazioni monetarie, curano l'adozione dei relativi atti di recupero del credito. 3. Per il conseguimento dei predetti fini gli uffici marittimi si avvalgono, ove necessario, della consulenza tecnica degli uffici del genio civile competenti per territorio. 4. Per l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme e' costituito all'interno dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente un apposito ufficio dotato di adeguato personale provvisto del titolo di laurea in giurisprudenza o titolo equipollente.