Art. 75 
 
                       Fondi globali e tabelle 
 
  1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di  cui  all'art.  10
della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche  ed
integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi  che
si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, restano determinati
per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 nelle misure indicate nelle
tabelle 'A' e 'B' allegate alla presente legge,  rispettivamente  per
il fondo globale destinato alle spese correnti e per il fondo globale
destinato alle spese in conto capitale. 
  2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c), della legge regionale
27 aprile 1999, n. 10 e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  le
dotazioni da iscrivere in bilancio per  l'eventuale  rifinanziamento,
per non piu' di un anno, di spese in conto  capitale  autorizzate  da
norme vigenti e per le quali nel precedente  esercizio  sia  previsto
uno  stanziamento  di  competenza,  sono  stabilite   negli   importi
indicati, per l'anno 2013, nell'allegata tabella 'C'. 
  3. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera d), della legge regionale
27 aprile 1999, n. 10 e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  le
autorizzazioni di spesa recate  dalle  leggi  indicate  nell'allegata
tabella 'D' sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno  degli
anni 2013, 2014 e 2015, nella tabella medesima. 
  4. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), della legge regionale
27 aprile 1999, n. 10 e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  le
autorizzazioni di spesa recate dalle leggi  a  carattere  pluriennale
indicate nell'allegata tabella  'E'  sono  rimodulate  degli  importi
stabiliti, per ciascuno degli anni  finanziari  2013,  2014  e  2015,
nella tabella medesima. 
  5. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera f), della legge regionale
27 aprile 1999, n. 10 e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  le
leggi di spesa indicate nella allegata tabella 'F' sono abrogate. 
  6. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera g), della legge regionale
27 aprile 1999, n. 10 e successive  modifiche  ed  integrazioni,  gli
stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la  cui
quantificazione e' demandata alla legge finanziaria sono  determinati
nell'allegata tabella 'G'. 
  7. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera i), della legge regionale
27 aprile 1999, n. 10 e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  le
spese autorizzate relative agli interventi di cui all'art. 200, comma
1, della legge  regionale  23  dicembre  2000,  n.  32  e  successive
modifiche ed integrazioni, sono indicate nell'allegata tabella 'I'. 
  8. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera l), della legge regionale
27 aprile 1999, n. 10 e successive  modifiche  ed  integrazioni,  gli
importi  dei  nuovi  limiti  di  impegno  per  ciascuno  degli   anni
considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno  di
decorrenza e  dell'anno  terminale,  sono  determinati  nell'allegata
tabella 'L'. 
  9. Ai sensi del comma 10 dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, le disposizioni  della
presente legge che comportano nuove o maggiori  spese  hanno  effetto
entro i limiti della spesa espressamente autorizzata  dalle  relative
norme finanziarie. Con decreto del Ragioniere generale della Regione,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della  Regione  siciliana,  e'
accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa.  Le
disposizioni recanti espresse  autorizzazioni  di  spesa  cessano  di
avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione  del  decreto
per l'anno in corso alla medesima data.