Art. 75 Fondi globali e tabelle 1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'art. 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 nelle misure indicate nelle tabelle 'A' e 'B' allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti e per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale. 2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le dotazioni da iscrivere in bilancio per l'eventuale rifinanziamento, per non piu' di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, sono stabilite negli importi indicati, per l'anno 2013, nell'allegata tabella 'C'. 3. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera d), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nell'allegata tabella 'D' sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, nella tabella medesima. 4. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi a carattere pluriennale indicate nell'allegata tabella 'E' sono rimodulate degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni finanziari 2013, 2014 e 2015, nella tabella medesima. 5. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera f), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le leggi di spesa indicate nella allegata tabella 'F' sono abrogate. 6. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione e' demandata alla legge finanziaria sono determinati nell'allegata tabella 'G'. 7. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera i), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le spese autorizzate relative agli interventi di cui all'art. 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, sono indicate nell'allegata tabella 'I'. 8. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera l), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, gli importi dei nuovi limiti di impegno per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale, sono determinati nell'allegata tabella 'L'. 9. Ai sensi del comma 10 dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, le disposizioni della presente legge che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata dalle relative norme finanziarie. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, e' accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.