Art. 75 
 
      Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 7/2014 
 
  1.  L'art.  11  della  legge  regionale  n.  7/2014  e   successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 11 (Garanzia assicurativa). - 1.  L'agenzia  deve  stipulare,
prima della presentazione della  SCIA,  una  polizza  assicurativa  a
garanzia dell'esatto  adempimento  degli  obblighi  assunti  verso  i
clienti con  il  contratto  di  viaggio  ed  in  relazione  al  costo
complessivo dei servizi offerti, nell'osservanza  delle  disposizioni
previste in materia  dalla  Convenzione  internazionale  relativa  ai
contratti  di  viaggio  (CCV),  nonche'  dagli  articoli  19   e   50
dell'allegato 1 al Codice del turismo. 
  2. L'agenzia ha l'obbligo di  produrre  alla  Regione  copia  della
quietanza di pagamento del premio  assicurativo  annuale  di  cui  al
comma 1 o specifica dichiarazione sostitutiva della quietanza,  entro
quindici giorni dall'avvenuto pagamento. 
  3. La mancanza della copertura  assicurativa  di  cui  al  comma  1
comporta, ad opera della Regione,  l'adozione  del  provvedimento  di
sospensione dell'esercizio dell'attivita' sino alla  regolarizzazione
della stessa entro il termine perentorio di dieci giorni. La  mancata
regolarizzazione  entro  il  suddetto  termine  perentorio   comporta
l'adozione da parte della Regione del  provvedimento  di  divieto  di
prosecuzione dell'attivita'. 
  4.  La  Regione,  insieme  alle  associazioni  di  categoria  delle
agenzie, delle assicurazioni e dei consumatori, predispone i principi
basilari ed i criteri minimi  finalizzati  alla  stipula  di  polizze
assicurative  standard,   ove   siano   indicati   i   massimali   di
risarcimento, le relative soglie  minime  e  le  specifiche  clausole
volte ad assicurare la liquidazione a breve termine del  risarcimento
dovuto  all'utente,  in  conseguenza  dell'inadempimento   totale   o
parziale degli obblighi contrattuali e comunque tutti gli elementi  a
garanzia dell'utente, previsti dalla vigente normativa.».