Art. 75 Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 7/2014 1. L'art. 11 della legge regionale n. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 11 (Garanzia assicurativa). - 1. L'agenzia deve stipulare, prima della presentazione della SCIA, una polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio ed in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV), nonche' dagli articoli 19 e 50 dell'allegato 1 al Codice del turismo. 2. L'agenzia ha l'obbligo di produrre alla Regione copia della quietanza di pagamento del premio assicurativo annuale di cui al comma 1 o specifica dichiarazione sostitutiva della quietanza, entro quindici giorni dall'avvenuto pagamento. 3. La mancanza della copertura assicurativa di cui al comma 1 comporta, ad opera della Regione, l'adozione del provvedimento di sospensione dell'esercizio dell'attivita' sino alla regolarizzazione della stessa entro il termine perentorio di dieci giorni. La mancata regolarizzazione entro il suddetto termine perentorio comporta l'adozione da parte della Regione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attivita'. 4. La Regione, insieme alle associazioni di categoria delle agenzie, delle assicurazioni e dei consumatori, predispone i principi basilari ed i criteri minimi finalizzati alla stipula di polizze assicurative standard, ove siano indicati i massimali di risarcimento, le relative soglie minime e le specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione a breve termine del risarcimento dovuto all'utente, in conseguenza dell'inadempimento totale o parziale degli obblighi contrattuali e comunque tutti gli elementi a garanzia dell'utente, previsti dalla vigente normativa.».