Art. 76.
          Anticipazioni ad organismi che svolgono attivita'
         di riabilitazione di soggetti portatori di handicap
 
  1. A decorrere dal 1  gennaio  1997  le  aziende  unita'  sanitarie
locali  sono  autorizzate  a corrispondere agli enti, associazioni ed
istituzioni convenzionati che svolgono attivita' di riabilitazione in
favore dei soggetti di cui all'art. 2 della legge regionale 18 aprile
1981, n. 68 e successive modifiche  ed  integrazioni,  all'inizio  di
ciascun   trimestre,  a  titolo  di  anticipazione,  l'85  per  cento
dell'importo della contabilita' del trimestre precedente  riscontrato
ed ammesso a pagamento.