Art. 76 Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale n. 7/2014 1. L'art. 13 della legge regionale n. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 13 (Responsabile e direttore tecnico). - 1. L'agenzia e' organizzata autonomamente secondo i criteri tipici della produttivita' aziendale e la responsabilita' tecnica dell'agenzia e' affidata al direttore tecnico. Le figure di titolare dell'agenzia e di direttore tecnico possono coincidere. 2. L'esercizio della professione di direttore tecnico e' subordinato al conseguimento dell'abilitazione professionale rilasciata dalla Regione sulla base delle modalita' e dei criteri specificatamente collegati alla realta' regionale, stabiliti dalla Giunta regionale, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania) e successive modificazioni e integrazioni e dall'art. 20 dell'allegato 1 al Codice del turismo. 3. Il direttore tecnico deve prestare la propria opera in una sola agenzia a tempo pieno e con carattere di esclusivita'. La Regione, accertata l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, dispone la sospensione dell'attivita' dell'agenzia ed assegna al direttore tecnico un termine perentorio entro il quale conformarsi. 4. Qualora il direttore tecnico cessi dal prestare la propria opera nell'agenzia, il titolare deve darne immediatamente comunicazione allo SUAP del Comune in cui e' ubicata l'agenzia e alla Regione. Il titolare, entro il termine improrogabile di trenta giorni dalla data di cessazione, comunica allo SUAP e alla Regione, il nominativo del nuovo direttore tecnico, fermo restando che fino alla nomina di quest'ultimo il titolare e' responsabile anche della direzione tecnica. Decorso infruttuosamente tale termine, la Regione dispone la sospensione dell'attivita' dell'agenzia ed assegna al titolare un termine perentorio entro il quale conformarsi. Decorso infruttuosamente tale termine perentorio la Regione dispone il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attivita' di agenzia di viaggi. 5. E' comunque fatto obbligo al titolare dell'agenzia di informare tempestivamente lo SUAP del Comune ove e' ubicata l'agenzia e la Regione, in caso di assenza prolungata del direttore tecnico che, comunque, non puo' superare i novanta giorni. Nei casi di maternita', malattia e infortunio, debitamente documentati, di durata superiore a tale periodo, il titolare deve provvedere alla sostituzione temporanea con un direttore tecnico supplente. 6. Il titolare dell'agenzia deve trasmettere allo SUAP del Comune ove e' ubicata l'agenzia, copia di un contratto o di un documento, che attesti il rapporto di lavoro o di collaborazione in essere con il direttore tecnico, all'atto di presentazione della SCIA di cui all'art. 8 e ogni volta che procede alla sostituzione, anche temporanea, del direttore tecnico.».