Art. 76 
 
      Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale n. 7/2014 
 
  1.  L'art.  13  della  legge  regionale  n.  7/2014  e   successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 13 (Responsabile e direttore  tecnico).  -  1.  L'agenzia  e'
organizzata   autonomamente   secondo   i   criteri   tipici    della
produttivita' aziendale e la responsabilita' tecnica dell'agenzia  e'
affidata al direttore tecnico. Le figure di titolare  dell'agenzia  e
di direttore tecnico possono coincidere. 
  2.  L'esercizio  della  professione   di   direttore   tecnico   e'
subordinato   al   conseguimento   dell'abilitazione    professionale
rilasciata dalla Regione sulla base delle  modalita'  e  dei  criteri
specificatamente collegati alla realta'  regionale,  stabiliti  dalla
Giunta regionale, tenuto conto di quanto disposto  dall'art.  29  del
decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206  (Attuazione  della
direttiva 2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento  delle  qualifiche
professionali,  nonche'  della  direttiva  2006/100/CE   che   adegua
determinate direttive  sulla  libera  circolazione  delle  persone  a
seguito  dell'adesione  di   Bulgaria   e   Romania)   e   successive
modificazioni e integrazioni e dall'art. 20 dell'allegato 1 al Codice
del turismo. 
  3. Il direttore tecnico deve prestare la propria opera in una  sola
agenzia a tempo pieno e con carattere di  esclusivita'.  La  Regione,
accertata l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma,
dispone la sospensione  dell'attivita'  dell'agenzia  ed  assegna  al
direttore tecnico un termine perentorio entro il quale conformarsi. 
  4. Qualora il direttore tecnico cessi dal prestare la propria opera
nell'agenzia, il titolare  deve  darne  immediatamente  comunicazione
allo SUAP del Comune in cui e' ubicata l'agenzia e alla  Regione.  Il
titolare, entro il termine improrogabile di trenta giorni dalla  data
di cessazione, comunica allo SUAP e alla Regione, il  nominativo  del
nuovo direttore tecnico, fermo  restando  che  fino  alla  nomina  di
quest'ultimo  il  titolare  e'  responsabile  anche  della  direzione
tecnica. Decorso infruttuosamente tale termine, la Regione dispone la
sospensione dell'attivita' dell'agenzia ed  assegna  al  titolare  un
termine   perentorio   entro   il    quale    conformarsi.    Decorso
infruttuosamente  tale  termine  perentorio  la  Regione  dispone  il
provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attivita' di agenzia di
viaggi. 
  5. E' comunque fatto obbligo al titolare dell'agenzia di  informare
tempestivamente lo SUAP del Comune ove  e'  ubicata  l'agenzia  e  la
Regione, in caso di assenza prolungata  del  direttore  tecnico  che,
comunque, non puo' superare i novanta giorni. Nei casi di maternita',
malattia e infortunio, debitamente documentati, di durata superiore a
tale  periodo,  il  titolare  deve   provvedere   alla   sostituzione
temporanea con un direttore tecnico supplente. 
  6. Il titolare dell'agenzia deve trasmettere allo SUAP  del  Comune
ove e' ubicata l'agenzia, copia di un contratto o  di  un  documento,
che attesti il rapporto di lavoro o di collaborazione in  essere  con
il direttore tecnico, all'atto di presentazione  della  SCIA  di  cui
all'art.  8  e  ogni  volta  che  procede  alla  sostituzione,  anche
temporanea, del direttore tecnico.».