Art. 77. Manutenzione ordinaria di strade o piste principali esistenti 1. Si definisce manutenzione ordinaria di strade o piste principali esistenti la serie di interventi che per consentire la percorribilita' prevista non modificano la larghezza del piano rotabile, le scarpate di monte e di valle, la pendenza longitudinale e lo sviluppo planimetrico del tracciato. 2. La manutenzione ordinaria puo' prevedere il ripristino della sovrastruttura del piano rotabile mediante ricarichi del fondo con tout-venant di cava o pietrisco bituminoso se preesistente, la rimozione di eventuali smottamenti o crolli che ostruiscono la sede viaria impedendone la normale percorribilita', il ripristino dei rilevati danneggiati e la costruzione di eventuali opere di presidio, il ripristino delle opere di sgrondo delle acque superficiali e gli eventuali attraversamenti di fossi e torrenti. 3. Per la manutenzione ordinaria di strade o piste principali esistenti deve essere presentata comunicazione di intervento, anche con valenza pluriennale, conforme all'allegato H, all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'Art. 83, che deve contenere specifiche inerenti alle caratteristiche dell'intervento che si intende realizzare, sua ubicazione e sviluppo planimetrico. 4. Nel caso di interventi eseguiti in difformita' alla comunicazione di cui al comma 3 si applica la sanzione amministrativa di cui all'Art. 48, comma 12 della legge regionale n. 28/2001. 5. Per i mancati adempimenti previsti al comma 3, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di intervento e relativa decorrenza dei termini per come indicato all'Art. 74. 6. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all'Art. 48, comma 11 della legge regionale n. 28/2001.