Art. 77.
    Manutenzione ordinaria di strade o piste principali esistenti
    1.   Si  definisce  manutenzione  ordinaria  di  strade  o  piste
principali  esistenti  la  serie  di interventi che per consentire la
percorribilita'  prevista  non  modificano  la  larghezza  del  piano
rotabile,  le scarpate di monte e di valle, la pendenza longitudinale
e lo sviluppo planimetrico del tracciato.
    2.  La  manutenzione ordinaria puo' prevedere il ripristino della
sovrastruttura  del  piano  rotabile mediante ricarichi del fondo con
tout-venant  di  cava  o  pietrisco  bituminoso  se  preesistente, la
rimozione  di  eventuali smottamenti o crolli che ostruiscono la sede
viaria  impedendone  la  normale  percorribilita',  il ripristino dei
rilevati danneggiati e la costruzione di eventuali opere di presidio,
il  ripristino  delle opere di sgrondo delle acque superficiali e gli
eventuali attraversamenti di fossi e torrenti.
    3.  Per  la  manutenzione  ordinaria di strade o piste principali
esistenti  deve  essere presentata comunicazione di intervento, anche
con valenza pluriennale, conforme all'allegato H, all'ente competente
per  territorio  con  i procedimenti amministrativi previsti all'Art.
83,  che  deve  contenere  specifiche  inerenti  alle caratteristiche
dell'intervento  che si intende realizzare, sua ubicazione e sviluppo
planimetrico.
    4.   Nel   caso   di  interventi  eseguiti  in  difformita'  alla
comunicazione di cui al comma 3 si applica la sanzione amministrativa
di cui all'Art. 48, comma 12 della legge regionale n. 28/2001.
    5.  Per  i mancati adempimenti previsti al comma 3, gli organi di
vigilanza  intimano  la  sospensione  dei  lavori  fino  ad  avvenuta
presentazione della comunicazione di intervento e relativa decorrenza
dei termini per come indicato all'Art. 74.
    6.  Nel  caso  che  a seguito di intimazione alla sospensione dei
lavori  gli  stessi  non  vengano  sospesi  si  applicano le sanzioni
amministrative  di cui all'Art. 48, comma 11 della legge regionale n.
28/2001.