Art. 77.
                          Universiade 1997
 
  1.  Per  le finalita' previste dall'art. 3 della legge regionale 26
ottobre 1993, n. 29, dall'art. 2  della  legge  regionale  21  aprile
1995,  n.  35,  dall'art. 13 della legge regionale 8 gennaio 1996, n.
5, dall'art. 19 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, dall'art.
9 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 38, e dagli articoli  6  e
11  della  legge  regionale  9  dicembre  1996, n. 51 le spese per il
funzionamento   del   comitato   d'onore,    dell'ufficio    speciale
dell'Universiade estiva del 1997, dell'ufficio stampa e quelle per la
redazione  dei  piani e per l'ospitalita' delle delegazioni FISU sono
poste a carico degli  stanziamenti  autorizzati  sul  capitolo  48256
dell'esercizio finanziario 1997.
  2.   Per   effetto   delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1  la
denominazione del capitolo 48256 e' integrata come segue:
  "nonche' per  le  spese  di  funzionamento  del  comitato  d'onore,
dell'ufficio  speciale dell'Universiade estiva del 1997, dell'ufficio
stampa, per quelle per la redazione dei  piani  e  per  l'ospitalita'
delle delegazioni FISU".